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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15612/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/07/2021 che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale (ex art. 94 d.P.R. 9/10/1990, n. 309) con effetto retroattivo dal 24/07/2017. Il ricorrente, assistito dall'avv. Enrico Pollini, deduce tre motivi: 1) violazione di legge per presunta tardività della revoca oltre i 30 giorni previsti dall'art. 51-ter, secondo comma, legge 26/07/1975, n. 354; 2) vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il periodo presso una struttura residenziale e il rispetto delle prescrizioni per oltre sei mesi nonché le restrizioni legate a provvedimenti sanitari e alla pandemia; 3) ulteriore vizio di motivazione e erronea valutazione dei fatti che avrebbero dovuto ridimensionare la rilevanza delle condotte contestate (tra cui una truffa, un episodio di resistenza a pubblico ufficiale e una lunga latitanza dal 15/11/2019 al 29/09/2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha respinto la censura sulla presunta tardività spiegando che la mancata osservanza del termine di 30 giorni produce soltanto la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione e non incide sulla legittimità della revoca, secondo consolidata giurisprudenza. Sulla sostanza la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia logicamente e adeguatamente motivato la revoca: le condotte accertate (truffa, resistenza, lunga latitanza) attestano l'incompatibilità con la prosecuzione della prova e il fallimento del progetto rieducativo. È stata confermata la decorrenza retroattiva della revoca dal 24/07/2017 e disposto che il ricorrente sopporti le spese del procedimento e versi alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94

    affidamento in prova al servizio sociale

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte conferma che la revoca di tale misura è rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza in base alla compatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della prova

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 51-ter

    Il termine di 30 giorni per l'adozione della decisione non è sanzionato con invalidità della revoca: la mancata osservanza comporta solo la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione precedentemente adottato, non la nullità della revoca

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47

    undicesimo comma (e richiamo al decimo comma dichiarato incostituzionale)

    Stabilisce i presupposti della revoca in caso di comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova. La Corte richiama l'obbligo del Tribunale di motivare logicamente la revoca e di valutare discrezionalmente la residua pena da espiare alla luce della durata e delle restrizioni già subite

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater

    richiamata nella sentenza

    Norma richiamata quale causa di preclusione all'accesso ad altre misure alternative in presenza di precedente revoca; utilizzata dal Tribunale per contestualizzare le scelte precedenti sul trattamento dell'affidato

  • Corte costituzionale, sentenza n. 343 del 1987

    richiamata nella motivazione

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, e principio che impone al Tribunale di sorveglianza, in caso di revoca, di determinare la residua pena tenendo conto delle limitazioni già patite e del comportamento durante l'esperimento della misura

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente di imporre al ricorrente le spese del procedimento e il versamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per il pagamento di 3.000,00 euro

Massime di principio

  • La mancata osservanza del termine di 30 giorni per decidere sulla revoca di una misura alternativa comporta, di regola, solo la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione e non rende automaticamente invalida la revoca stessa.
  • La revoca dell'affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità motivata del Tribunale di sorveglianza: è necessario un giudizio logico e adeguato che valuti se il comportamento del condannato sia incompatibile con la prosecuzione della prova.
  • Il Tribunale può valutare fatti costituenti reato anche prima della definizione del procedimento penale, quando da essi risulti in maniera coerente e motivata l'interruzione del percorso di risocializzazione.
  • Nella revoca il giudice deve effettuare una valutazione complessiva del periodo di prova, tenendo conto della gravità delle singole violazioni e delle restrizioni già subite dall'affidato, e determinare, caso per caso, l'eventuale residua pena da espiare.
  • La decorrenza retroattiva della revoca può essere fissata sin dall'inizio dell'affidamento se emerge un radicale fallimento del percorso rieducativo fin dalle fasi iniziali.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'imposizione delle spese e di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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