Sentenza n. 1200/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 2567/2025 emessa il 17/06/2025 dal Tribunale di Catania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per € 500,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione a una sentenza del Tribunale di Catania, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di interessi legali quale astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per l’azione, delle regole sul deposito del ricorso e degli adempimenti previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, risultando notificata al Ministero la sentenza da eseguire. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero: l’Amministrazione non ha contestato l’idoneità del titolo né provato il pagamento, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi intende farli valere. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo imputabile il ritardo all’improvviso e ingente contenzioso sulla questione della carta docente e alla conseguente incidenza sulle capacità organizzative del Ministero. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Il TAR ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza al termine assegnato all’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell’esecuzione è stata respinta nel caso concreto, in ragione delle circostanze organizzative riferite al contenzioso seriale.
È stato ritenuto rispettato il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il TAR ha ritenuto documentato l’adempimento consistente nella notificazione all’Amministrazione della sentenza della cui esecuzione si chiedeva l’ottemperanza.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; pertanto, in assenza di prova del pagamento da parte del Ministero, permane l’obbligo di eseguire il titolo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai giudizi regolati dalla legge Pinto, quando il commissario sia un dirigente dell’Amministrazione obbligata e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 l. n. 724/1994
Disciplina la misura degli accessori riconosciuti nel titolo giudiziale eseguito mediante ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando il titolo contenga un obbligo attuale e determinato a carico della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione non contesti specificamente l’idoneità del titolo esecutivo e non dimostri l’avvenuto adempimento, l’inadempimento può essere accertato sulla base della mancata prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il cui onere grava sull’Amministrazione che li eccepisca.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- La condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione non è automatica: può essere esclusa quando il ritardo sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali, quale un improvviso e ingente contenzioso seriale idoneo a incidere sulle capacità operative dell’Amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa disciplina può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
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