Cassazione Civile, Ordinanza n. 26337/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui veniva rettificata la dichiarazione IRPEF per l'anno 2005 in relazione a ritenute su redditi da lavoro autonomo non certificate dal sostituto d'imposta. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ma i giudici di merito avevano ritenuto insufficiente la documentazione prodotta per provare l’effettiva effettuazione delle ritenute d’acconto. La Cassazione, con precedente sentenza, aveva rigettato il ricorso ritenendo che la valutazione delle risultanze istruttorie del giudice di merito non fosse riesaminabile in sede di legittimità. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per revocazione, denunciando errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito il contenuto del ricorso per cassazione, poiché egli aveva in realtà dedotto specifiche censure sulla valenza probatoria delle fatture e degli altri documenti prodotti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che l’errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva, immediatamente riscontrabile dagli atti, decisiva e non caduta su un punto controverso oggetto di decisione. Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente non riguardava una falsa percezione di un fatto processuale, ma contestava il modo in cui la Corte aveva valutato la portata delle deduzioni e degli atti difensivi, quindi un errore di giudizio e non revocatorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo e della rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF
la revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l’errore consiste in una svista percettiva, decisiva e non attinente a un punto controverso deciso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in sede di legittimità
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva o un abbaglio dei sensi, immediatamente desumibile dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrovertibilmente diverso da quello risultante dagli atti processuali.
- Non è deducibile con revocazione un errore che attenga alla valutazione, interpretazione o apprezzamento del contenuto degli atti processuali o delle difese svolte nel giudizio di legittimità, poiché si tratta di errore di giudizio.
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo esame del merito delle risultanze istruttorie o delle censure già scrutinatesi in sede di legittimità.
- Perché l’errore di fatto sia rilevante ai fini revocatori deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa.
Come è indicizzato
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