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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01158/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (inquilini)

La controversia

La controversia nasce da interventi eseguiti su aree e manufatti di un complesso immobiliare in comproprietà o comunque soggetti a uso comune. Il proprietario di una unità abitativa ha agito contro due inquilini lamentando che, senza il suo consenso e in violazione dell'art. 1102 c.c., avevano alterato una parte comune: in particolare la piastrellatura di una zona erbosa per creare un déhors, la sostituzione della porta di accesso al locale da essi utilizzato, la disattivazione dell'impianto citofonico e altre modifiche incidenti sul decoro e sull'uso dei beni comuni. I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale sostenendo che il proprietario avesse edificato un nuovo balcone in violazione dell'art. 1102 c.c. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda attorea, liquidando un modesto danno per il taglio di un albero, e aveva accolto la riconvenzionale ordinando la rimozione del balcone. La Corte d'appello ha respinto l'appello del proprietario, confermando sia la legittimità della qualificazione della piastrellatura come miglioria non impeditiva dell'uso comune, sia la non dimostrazione della riferibilità ai convenuti della disattivazione dei citofoni, sia l'illegittimità del balcone costruito dal proprietario perché idoneo a ridurre luce e fruibilità delle aperture sottostanti. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in cinque motivi, violazioni di legge e vizi motivazionali, contestando la valutazione delle prove, l'apprezzamento del decoro architettonico, l'onere della prova, l'omesso esame di alcune innovazioni e la condanna alla rimozione del balcone.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo логicamente coerente: aveva qualificato la piastrellatura come miglioria e uso non impeditivo della cosa comune; aveva escluso la prova della riferibilità ai convenuti della disattivazione dei citofoni; aveva valutato il presunto pregiudizio al decoro architettonico come questione di merito; aveva ritenuto la scala metallica rimossa da tempo; e aveva considerato il balcone in costruzione lesivo perché riduceva la luce delle finestre sottostanti, dunque contrario all'art. 1102 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, senza raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso agli altri; la verifica della concreta alterazione o del concreto impedimento è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito se motivato in modo логico.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della censura relativa alle opere edilizie sul bene comune, senza autonomia decisiva nel dispositivo; la doglianza non è stata ritenuta idonea a scalfire la valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che mirano a contestare la valutazione del materiale probatorio si risolvono in richieste di rivalutazione del merito e sono inammissibili in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito; non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio.

  • art. 117 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza che la Corte ravvisi una specifica violazione autonoma rilevante.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'onere di contestazione e alla valutazione delle difese, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio; la prova del nesso tra condotta e danno resta in capo a chi allega il fatto costitutivo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato con riferimento alla domanda risarcitoria per la disattivazione dei citofoni; la Corte ha escluso che fosse stata provata la riferibilità del fatto ai convenuti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento logico della decisione; non basta il dissenso della parte.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi formulati sotto tali voci sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare il merito, non a denunciare effettivi errori di diritto o omissioni motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per mascherare una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o della motivazione apparente/incomprensibile, non per ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • In materia di uso della cosa comune, la verifica se un intervento integri mera miglioria, uso più intenso consentito o vera alterazione della destinazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti strettissimi consentiti.
  • L'art. 1102 c.c. consente al singolo partecipante di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso agli altri; un'opera è illegittima quando risulti concretamente idonea a pregiudicare la fruibilità altrui o a sottrarre utilità alla cosa comune.
  • La censura di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove: in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione non renda percepibile il ragionamento decisorio; non ricorre se la sentenza espone, pur sinteticamente, le ragioni della decisione e la parte si limita a contestarne il contenuto.
  • Chi allega un fatto costitutivo della domanda risarcitoria deve provarne gli elementi essenziali, inclusa la riferibilità della condotta all'autore indicato; in mancanza, la domanda non può essere accolta.
  • Nel giudizio di legittimità le doglianze che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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