Cassazione Civile, Ordinanza n. 17451/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, in esito a procedura DOCFA, aveva rettificato la categoria proposta E/9 in D/7 per una unità immobiliare consistente in una vasca in cemento armato totalmente interrata, con pompe di convogliamento dei reflui nella fognatura e pozzetti di ispezione. La Commissione tributaria regionale aveva invece confermato la categoria E, valorizzando la funzione pubblica del servizio svolto e l'assenza di fine di lucro della società proprietaria, qualificata come soggetto in house. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul classamento catastale (art. 28 r.d.l. n. 652/1939 e d.P.R. n. 1142/1949, oltre alla normativa e prassi richiamate) perché la decisione di merito aveva fondato il mantenimento della categoria E su elementi soggettivi e funzionali attinenti all'attività della società, anziché sulle caratteristiche oggettive del bene e sulla sua destinazione funzionale; sosteneva che impianti di depurazione e smaltimento di acque reflue rientrano nel gruppo D, in particolare nella categoria D/7, quando l'attività è economicamente connotata e il bene presenta autonomia funzionale e reddituale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini del classamento catastale, gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue non possono essere iscritti nella categoria E, riservata a fabbricati con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tali da essere sostanzialmente incommerciabili ed estranei alla logica produttiva, ma devono essere ricondotti al gruppo D e, per il depuratore, alla categoria D/7. Ha inoltre precisato che la destinazione a servizio pubblico e la natura in house o non lucrativa del soggetto proprietario non incidono sul classamento, che va determinato in base alle caratteristiche oggettive dell'immobile e alla sua autonomia funzionale e reddituale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente e confermando la legittimità dell'avviso di accertamento catastale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 28 r.d.l. n. 652/1939
richiamato come norma sul classamento catastale, da applicarsi secondo le caratteristiche oggettive del bene
d.P.R. n. 1142/1949
richiamato come fonte regolativa del classamento catastale
L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale
la norma sancisce l'incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale o industriale di immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale
artt. 5 r.D.L. n. 652 del 1939 e 40 d.P.R. n. 1142 del 1949
letto in combinato disposto, impongono di considerare immobili per sé utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se destinati a finalità istituzionali
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1
richiamato per evidenziare che il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141
il servizio idrico integrato è definito come insieme di servizi pubblici da gestire secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1
la tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo del servizio e deve assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113
richiamato per qualificare i servizi pubblici locali come servizi a rilevanza economica quando la tariffa copre i costi e può generare utile d'impresa
art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s
richiamato in relazione alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente
art. 2050 c.c.
evocato per sottolineare l'ispirazione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità in senso compatibile con una logica imprenditoriale
Massime di principio
- Nel classamento catastale rilevano prioritariamente le caratteristiche oggettive dell'immobile, la sua destinazione funzionale e la sua autonomia funzionale e reddituale, non la natura soggettiva del proprietario o la finalità pubblica dell'attività svolta.
- Gli immobili che ospitano impianti industriali di depurazione o smaltimento delle acque reflue, quando inseriti in un'attività economicamente organizzata, non sono censibili nella categoria E ma vanno ricondotti al gruppo D, in particolare alla categoria D/7.
- La categoria E è riservata a fabbricati con connotazione tipologico-funzionale e costruttiva tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei alla logica produttiva; ne sono esclusi immobili destinati a usi commerciali o industriali dotati di autonomia funzionale e reddituale.
- La destinazione del servizio a fini di interesse pubblico non esclude di per sé la natura economico-imprenditoriale dell'attività e non impedisce il classamento dell'immobile nel gruppo D se il bene è funzionale a un processo produttivo o industriale.
- L'affidamento del servizio a una società partecipata o in house e l'assenza di fine di lucro statutario non incidono sul classamento catastale, che non dipende dallo status giuridico del soggetto ma dalle caratteristiche dell'unità immobiliare.
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