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Sentenza

Sentenza del 31/10/2019 n. 28063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di 34.288,67 euro per addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, derivante da eccedenze maturate e riportate in compensazione tra il 2008 e il 2012. L'Amministrazione sosteneva che la domanda fosse tardiva, perché il termine biennale di decadenza decorreva dalla prima dichiarazione a credito, e contestava inoltre la mancata comunicazione della domanda all'Agenzia delle Entrate e il possibile trasferimento del tributo sui clienti, con conseguente arricchimento della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. Ha stabilito che l'eventuale traslazione del tributo sui clienti non comporta automaticamente un arricchimento senza causa: l'Ufficio deve provare sia la traslazione sia l'effettivo arricchimento dell'operatore. Ha inoltre ritenuto che l'addizionale addebitata ai clienti costituisse una mera partita di giro, non rilevante nella determinazione del reddito d'impresa, escludendo quindi l'obbligo di comunicazione della domanda anche all'Agenzia delle Entrate. Infine, ha affermato che il credito da eccedenza di accisa ha natura 'revolving' e che il termine biennale decorre dall'ultima dichiarazione annuale recante un saldo attivo, quando il rapporto tributario si chiude e il credito diviene esigibile. La domanda di rimborso è stata quindi considerata tempestiva. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.300 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2 (TUA)

    Il termine biennale di decadenza decorre dall'ultima dichiarazione annuale di consumo recante un credito, quando il rapporto tributario si chiude e il credito diviene concretamente esigibile.

    Per i crediti da eccedenza di accisa utilizzabili in compensazione e rinnovati annualmente, il termine per chiedere il rimborso non decorre necessariamente dal primo versamento o dalla prima dichiarazione a credito, ma dall'ultima dichiarazione con saldo attivo.

  • Legge n. 428 del 1990, art. 29, commi 2 e 4

    Il rimborso è escluso se l'onere è stato trasferito su altri soggetti; la comunicazione all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi è necessaria, a pena di inammissibilità, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa.

    L'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate opera solo se il tributo ha inciso sulla formazione del reddito d'impresa. Un'addizionale riscossa dai clienti come somma di terzi e contabilizzata come partita di giro non integra tale presupposto.

  • Art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere il fatto impeditivo.

    Quando l'Amministrazione nega il rimborso sostenendo che il tributo è stato trasferito sui clienti e che il rimborso determinerebbe un arricchimento ingiustificato, deve provare entrambe le circostanze.

  • Art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve essere coerente con la ripartizione dell'onere probatorio; nel caso concreto la CTR ha correttamente posto sull'Amministrazione la prova dei fatti impeditivi del rimborso.

  • Art. 1823 c.c.

    Il richiamo al conto corrente serve a rappresentare la natura progressiva del credito: esso diviene definitivamente esigibile alla chiusura del rapporto, analogamente al saldo finale di un rapporto di conto.

  • Art. 83 TUIR

    L'addizionale, se contabilizzata correttamente come somma riscossa per conto di terzi, non incide sull'utile o sulla perdita civilistica né sulla determinazione del reddito imponibile.

Massime di principio

  • Quando un tributo viene versato mediante acconti e conguagli annuali, con possibilità di riportare le eccedenze in compensazione, il termine di decadenza per il rimborso può decorrere dalla chiusura del rapporto e dall'ultima dichiarazione a credito, non dalla prima annualità in cui si è formato il credito.
  • Un credito d'imposta progressivo o 'revolving' può rinnovarsi attraverso i successivi periodi d'imposta; la tempestività della domanda va quindi valutata rispetto all'ultima dichiarazione che rende il credito definitivamente esigibile.
  • La semplice indicazione del tributo separatamente in fattura o la sua inclusione nel prezzo non dimostra automaticamente che il costo sia stato trasferito al cliente né che il rimborso produca un arricchimento senza causa.
  • L'Amministrazione che contesta il rimborso deve provare concretamente sia la traslazione economica del tributo sia l'effettivo vantaggio patrimoniale derivante dal rimborso; tali circostanze non possono essere presunte in modo automatico.
  • L'obbligo di comunicare la domanda di rimborso anche all'ufficio delle imposte sussiste solo quando il tributo ha concorso alla formazione del reddito d'impresa. Le somme incassate per conto di terzi e contabilizzate come partite di giro, in linea generale, non rientrano in tale ipotesi.

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