Sentenza del 31/10/2019 n. 3190 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 233/2019 IRAP - Liberi professionisti - Presupposto di imposta - Onere della prova - Grava sul Fisco - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima stabilisce che l'onere della prova grava normalmente sull'ufficio finanziario. Fa eccezione il caso in cui il contribuente abbia precedentemente dichiarato di essere soggetto a IRAP: in tale ipotesi, le pregresse dichiarazioni consentono di presumere la sussistenza dell'autonoma organizzazione e la continuità della situazione, salvo prova di un successivo cambiamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'IRAP per un libero professionista, ossia l'esistenza di un'autonoma organizzazione. In via generale, spetta esclusivamente al Fisco provare gli elementi che giustificano l'imposizione. Tuttavia, se il contribuente ha dichiarato l'IRAP in precedenti dichiarazioni dei redditi, tali dichiarazioni possono legittimare la presunzione dell'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa, purché non risulti dimostrato che la situazione sia successivamente mutata.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
Ai fini IRAP, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che ne giustifichino l'imposizione spetta in via esclusiva all'ufficio finanziario.
L'amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione quale presupposto dell'imposta, salvo che il contribuente abbia già riconosciuto la debenza dell'IRAP nelle proprie dichiarazioni.
Dichiarazioni fiscali pregresse
È legittimo presumere, in base alle precedenti dichiarazioni dei redditi, che esista un'autonoma struttura organizzativa e che tale situazione non sia, nel tempo, mutata.
La precedente indicazione dell'IRAP da parte del contribuente può costituire elemento presuntivo a suo carico; il contribuente può superare tale presunzione provando che l'organizzazione è venuta meno o è cambiata.
Massime di principio
- Per un libero professionista, l'assoggettamento a IRAP richiede la prova dell'esistenza di un'autonoma organizzazione; in linea generale tale prova spetta al Fisco.
- Le dichiarazioni fiscali precedenti nelle quali il contribuente ha indicato l'IRAP possono essere utilizzate per presumere la permanenza del presupposto impositivo.
- Chi intende contestare l'IRAP dopo averla dichiarata in passato deve fornire elementi concreti che dimostrino il mutamento o la cessazione dell'autonoma organizzazione.
- La precedente dichiarazione dell'imposta non rende automaticamente dovuta l'IRAP per sempre, ma sposta sul contribuente l'esigenza di dimostrare che le condizioni rilevanti siano successivamente cambiate.
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