Sentenza del 31/10/2019 n. 3194 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 218/2019 - ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITOMETRO - Onere della prova ricade - Ripartzione - Ragioni.su contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico ai fini IRPEF e relative addizionali, sanzioni e interessi per l’anno 2013, applicando il redditometro. Le spese sostenute dal contribuente, quantificate dall’Ufficio in euro 54.060,00 di reddito sinteticamente accertabile, risultavano sproporzionate rispetto al reddito dichiarato, che evidenziava una perdita. Il contribuente ha contestato sia la motivazione dell’atto sia il merito della pretesa, sostenendo che l’Ufficio non avesse considerato dividendi, riscatti di polizze assicurative, cedole e altri proventi, oltre ad avere commesso duplicazioni ed errori di calcolo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto valido e sufficientemente motivato l’avviso, precisando che, in presenza di spese incoerenti con il reddito dichiarato, l’accertamento sintetico fondato sull’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 determina una presunzione legale di maggiore capacità contributiva e trasferisce sul contribuente l’onere di provare l’esistenza e la disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta o derivanti da patrimonio. Nel merito, tuttavia, il contribuente ha documentato la percezione di redditi ulteriori per euro 53.625,00, costituiti principalmente da proventi di polizze assicurative e da una cedola. Tali somme erano sufficienti a giustificare quasi integralmente le spese contestate; la differenza residua di euro 434,12 è stata ritenuta irrilevante e comunque superabile considerando gli oneri del mutuo documentati. Il ricorso è stato quindi accolto, l’avviso di accertamento è stato annullato e l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, commi 4 e seguenti
L’accertamento sintetico può essere fondato sulla disponibilità di beni e sulle spese sostenute quando il reddito accertabile si discosta significativamente da quello dichiarato.
Le spese incoerenti con il reddito dichiarato costituiscono una presunzione legale di maggiore capacità contributiva. L’Amministrazione deve provare gli elementi di spesa e il relativo scostamento, mentre il contribuente deve dimostrare documentalmente che le spese sono state finanziate da redditi esenti, soggetti a ritenuta, da risparmi patrimoniali o da indebitamento.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 45, comma 4
I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.
Le somme derivanti da polizze assicurative devono essere considerate secondo la loro natura fiscale: la parte imponibile può essere assoggettata a ritenuta alla fonte, mentre il capitale restituito non costituisce reddito imponibile. La documentazione della liquidazione e del pagamento è idonea a dimostrarne la disponibilità.
Legge 26 settembre 1985, n. 482
È richiamata in relazione all’applicazione delle ritenute sulle somme derivanti da contratti assicurativi.
D.L. n. 138/2011, articolo 2, comma 6
È richiamato in relazione al regime delle ritenute applicate ai proventi delle polizze assicurative.
Cassazione civile, sentenze n. 6952/2006, n. 7005/2003, n. 12192/2002, n. 11223/1995, n. 1510/2017, n. 25104/2014 e n. 20344/2019
La giurisprudenza richiamata afferma che, una volta dimostrata la sproporzione tra spese e reddito dichiarato, il contribuente deve provare non solo l’esistenza di ulteriori redditi, ma anche la loro entità, la durata della disponibilità e la concreta idoneità a finanziare le spese contestate.
Massime di principio
- Nel redditometro la sproporzione tra spese sostenute e reddito dichiarato fa scattare una presunzione legale di maggiore capacità contributiva; il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e documentale.
- Non è sufficiente dimostrare genericamente di possedere risparmi o redditi ulteriori: occorre documentarne importo, periodo di disponibilità e collegamento plausibile con le spese contestate.
- Sono utili, a seconda dei casi, estratti conto, atti di liquidazione, assegni incassati, documentazione bancaria, contratti, quietanze e prove dell’effettivo pagamento.
- I redditi esenti o già assoggettati a ritenuta possono giustificare le spese, purché sia dimostrata la loro effettiva percezione e disponibilità nel periodo rilevante.
- La mera disponibilità di cambiali non prova necessariamente l’avvenuto pagamento: è preferibile produrre quietanze, movimenti bancari o altra documentazione che dimostri l’incasso.
- La motivazione dell’avviso è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi; eventuali errori nel mancato riconoscimento di entrate o spese costituiscono normalmente questioni di merito, non automaticamente vizi formali.
- Una differenza residua minima tra spese accertate e provvista documentata può essere irrilevante o essere compensata da ulteriori elementi probatori, come oneri finanziari o pagamenti dimostrati.
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