Sentenza del 31/10/2019 n. 3200 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima 219/2019 - SANZIONI TRIBUTARIE -- Cessione d'azienda - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Art. 14, comma 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 -- Natura - Norma speciale rispetto all'art. 2560 c.c. - Mancata richiesta del certificato di debenza - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato tre ingiunzioni di pagamento relative al canone dell'acqua del 2010 e alla Tarsu degli anni 2010, 2011 e 2012. Ha sostenuto di essere stata costituita e iscritta al Registro delle Imprese solo nel novembre-dicembre 2014 e di aver acquisito l'azienda nel febbraio 2015, quindi dopo le annualità tributarie contestate. Ha inoltre dedotto l'inesistenza o invalidità della notifica degli atti impositivi presupposti e l'assenza, nelle ingiunzioni, di una motivazione specifica circa il titolo della responsabilità solidale derivante dalla cessione d'azienda.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, quale norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c. La responsabilità del cessionario è limitata alle imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due anni precedenti, nonché a quelle già irrogate o contestate nello stesso periodo, entro il valore dell'azienda e con beneficio della preventiva escussione del cedente. Poiché i tributi riguardavano annualità anteriori al biennio precedente la cessione e non risultavano contestati alla cessionaria al momento dell'acquisto, la responsabilità solidale è stata esclusa. Inoltre, le ingiunzioni non indicavano adeguatamente il titolo della pretesa e della responsabilità, causando un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Le ingiunzioni sono state annullate e Soget è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 743,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 14, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca antecedente.
La norma è speciale rispetto alla disciplina civilistica generale e delimita temporalmente e quantitativamente la responsabilità tributaria del cessionario. La mancata richiesta del certificato di debenza non amplia tale responsabilità, ma impedisce soltanto di beneficiare dell'eventuale effetto liberatorio anticipato.
Art. 2560, comma 2, codice civile
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La disciplina civilistica generale sulla responsabilità dell'acquirente per i debiti aziendali ceduti non prevale, in materia tributaria, sulla disciplina speciale dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.
La resistente aveva richiamato tale disposizione per sostenere la responsabilità solidale del cessionario, ma la Commissione ha ritenuto comunque prevalente la disciplina speciale tributaria dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Massime di principio
- In caso di cessione d'azienda, il cessionario non risponde automaticamente di tutti i debiti tributari del cedente: occorre verificare i limiti temporali, il valore dell'azienda, la natura delle somme richieste e l'eventuale preventiva escussione del cedente.
- La responsabilità del cessionario riguarda, in linea generale, le violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due anni precedenti, oltre alle violazioni già irrogate o contestate nello stesso periodo, anche se commesse anteriormente.
- Gli atti di riscossione devono indicare in modo comprensibile il fondamento della pretesa e, quando si invoca la cessione d'azienda, la base normativa e i presupposti della responsabilità solidale; una motivazione insufficiente può compromettere il diritto di difesa e determinare l'annullamento dell'atto.
- L'assenza di una contestazione notificata direttamente al cessionario non è sempre decisiva, ma assume rilievo quando l'amministrazione pretende somme al di fuori dei limiti temporali o senza esplicitare il titolo della responsabilità.
- Prima di acquistare un'azienda è prudente richiedere il certificato relativo ai debiti tributari e verificare gli atti fiscali pendenti: la mancata richiesta non estende la responsabilità, ma può far perdere l'effetto liberatorio previsto dalla disciplina speciale.
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