Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29232/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta dell’ente previdenziale di restituzione di somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola, sulla base dell’esito di un accertamento ispettivo che aveva escluso l’esistenza del pregresso rapporto di lavoro agricolo con l’impresa formalmente indicata come datrice. In appello, la decisione di primo grado favorevole al beneficiario è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto che il reale gestore dell’azienda fosse il beneficiario stesso e non la madre, titolare formale dell’impresa, reputando quindi indebito il pagamento della prestazione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali, deducendo mancanza di motivazione sull’eccepita inammissibilità dell’appello per genericità, apparenza della motivazione circa l’insussistenza del rapporto agricolo nel 2009, errata valorizzazione del verbale ispettivo e cattiva ricostruzione del convincimento; (2) ha dedotto violazione delle norme sul giudicato e sull’efficacia probatoria del verbale ispettivo, sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato le prove già valorizzate dal primo giudice e il giudicato formatosi per l’anno 2010 su una diversa decisione del Tribunale di Salerno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che la Corte d’appello aveva esaminato l’ammissibilità dell’appello e lo aveva reputato specifico con riferimento al verbale ispettivo; ha inoltre chiarito che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale istruttorio, operazione non consentita in cassazione. Quanto alla violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che esse sono configurabili solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia invertito l’onere probatorio, non quando si contesti soltanto il peso attribuito alle prove. Anche la censura sul giudicato è stata respinta, rilevandosi che i diversi periodi contributivi integrano rapporti distinti e che il giudicato su un’annualità non può estendersi automaticamente al futuro. Il ricorso è stato dunque respinto; la Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre non ha condannato il ricorrente alle spese in ragione della natura previdenziale della domanda e della disciplina sulle spese applicata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura, ma la Corte non ha ravvisato omessa pronuncia o ultrapetizione

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce efficacia piena a prove non legali, non per la sola diversa ponderazione delle prove

  • art. 437 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione al giudizio del lavoro, senza che la Corte ravvisasse errori rilevanti

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sulla motivazione e sull’ammissibilità dell’appello

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se l’onere della prova è stato posto a carico di una parte diversa da quella onerata secondo legge

  • art. 2700 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio del verbale ispettivo

  • art. 324 c.p.c.

    invocato nel motivo sul giudicato, ma non ritenuto decisivo

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato non si estende a rapporti contributivi relativi a periodi diversi, perché si tratta di obbligazioni autonome

  • art. 380-bis.1 c.p.c., comma 2

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la censura motivazionale è scrutinabile nei limiti del c.d. minimo costituzionale, non per ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    applicato dal giudice di merito per escludere la condanna alle spese in controversia previdenziale

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    comporta, in caso di rigetto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014

    richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale

  • Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020

    richiamata per affermare che è inammissibile la censura che contesti solo la maggiore forza persuasiva attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre

  • Cass. n. 18092 del 2020

    richiamata in tema di violazione dell’art. 2697 c.c.

  • Cass. n. 27000 del 2016

    richiamata in tema di uso improprio dell’art. 116 c.p.c.

  • Cass. n. 13960 del 2014

    richiamata in tema di uso improprio dell’art. 116 c.p.c.

  • Cass. n. 30853 del 2021

    richiamata per affermare che diversi periodi di debenza contributiva integrano rapporti contributivi distinti e non coperti da giudicato pro futuro

  • Cass. n. 37973 del 2022

    richiamata per escludere la condanna del ricorrente alle spese in controversia volta a rivendicare una prestazione previdenziale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio; restano sindacabili solo errori giuridici o il vizio motivazionale nei limiti del minimo costituzionale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore legale a prove che ne sono prive; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se l’onere della prova è stato posto a carico della parte sbagliata; non ricorre quando si contesti semplicemente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di obbligazioni contributive, il giudicato relativo a un determinato periodo non si estende automaticamente ad annualità diverse, perché i diversi periodi di debenza corrispondono a rapporti autonomi.
  • Il sindacato sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.