Cassazione Civile, Ordinanza n. 29244/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla società il pagamento di contributi previdenziali ENASARCO per oltre 90.000 euro, sulla base di accertamenti ispettivi relativi al periodo 1 ottobre 2006 - 30 settembre 2011. L’ente aveva contestato la non genuinità di rapporti formalmente qualificati come associazione in partecipazione stipulati con collaboratori iscritti al ruolo dei mediatori immobiliari, ritenendo in realtà che l’attività svolta integrasse rapporti di agenzia, con conseguente obbligo contributivo. La società sosteneva invece che i collaboratori fossero davvero mediatori immobiliari, regolarmente iscritti al ruolo, e che l’iscrizione e la disciplina speciale della mediazione impedissero di riqualificare i rapporti come agenzia. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 3, comma 5, 5 l. n. 39/1989 e 18 l. n. 57/2001, assumendo che la Corte d’appello avesse errato nel non valorizzare la previsione legale dell’attività di mediazione svolta da imprese societarie; 2) violazione dell’art. 1742 c.c., per la qualificazione dei rapporti come agenzia; 3) violazione dell’art. 1758 c.c., sostenendo che più mediatori iscritti possano partecipare a un medesimo affare con diritto alla provvigione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e tra loro connessi i tre motivi: la censura sulla disciplina della mediazione non si confrontava con la ratio della decisione di merito, che non aveva affermato una coesistenza legittima tra mediazione e agenzia, ma aveva accertato in fatto che l’attività svolta dai collaboratori era quella di agenti, cioè prestata esclusivamente in favore della società e non delle parti da mettere in relazione. La Corte ha inoltre ribadito che, nella qualificazione del contratto, il giudice non è vincolato dal nomen iuris usato dalle parti ma deve guardare al concreto contenuto del rapporto; ha quindi richiamato i tratti distintivi dell’agenzia, fondati su continuità e stabilità dell’attività promozionale, e li ha contrapposti alla figura occasionale del procacciatore d’affari. Infine, ha escluso la violazione dell’art. 1758 c.c. perché tale norma riguarda la mediazione e non si applica quando il rapporto sia stato correttamente qualificato come agenzia. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, L. n. 39 del 1989
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina legale dell’attività di mediazione svolta da imprese in forma societaria; la Corte non ha accolto tale lettura perché ha ritenuto decisiva la concreta qualificazione del rapporto come agenzia.
art. 5, L. n. 39 del 1989
invocato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sulla mediazione immobiliare; la Corte ha escluso che la sola iscrizione al ruolo dei mediatori impedisca la riqualificazione in agenzia.
art. 18, L. n. 57 del 2001
richiamato nel primo motivo come norma che disciplina l’esercizio dell’attività di mediazione; la Corte ha ritenuto non decisiva la sua invocazione nel caso concreto.
art. 1742 c.c.
la Corte ribadisce che la qualificazione come agenzia dipende dagli elementi concreti del rapporto: stabilità e continuità dell’attività promozionale svolta per conto del preponente.
art. 1758 c.c.
la norma sulla provvigione in caso di pluralità di mediatori è stata ritenuta non applicabile, perché il caso è stato qualificato come rapporto di agenzia e non di mediazione.
art. 1362 c.c. e segg.
il giudice deve interpretare la volontà concreta delle parti e il contenuto effettivo del rapporto, non essendo vincolato al nomen iuris.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella qualificazione di un rapporto contrattuale il giudice non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti, dovendo accertare la concreta volontà negoziale e il contenuto effettivo della prestazione alla luce dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e seguenti.
- La distinzione tra agenzia e mediazione va effettuata in base agli elementi sostanziali del rapporto: l’agenzia presuppone attività stabile e continuativa di promozione di contratti per conto del preponente, mentre la mediazione implica invece una attività di mera messa in relazione delle parti.
- L’iscrizione in un ruolo professionale o la previsione astratta di una certa attività non impediscono, di per sé, la riqualificazione del rapporto se gli elementi fattuali dimostrano una diversa realtà negoziale.
- Le norme che presuppongono un rapporto di mediazione non sono applicabili quando, all’esito dell’accertamento di fatto, l’attività sia stata svolta in concreto nell’ambito di un rapporto di agenzia.
- Una censura di violazione di legge è infondata quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda su un accertamento in fatto circa la natura effettiva del rapporto.
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