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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29234/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pensione di vecchiaia presentata da un assicurato che aveva chiesto di computare, nella posizione assicurativa della Gestione separata, contributi precedentemente versati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al maturarsi dei requisiti anagrafici e contributivi, ritenendo irrilevante la data della domanda. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, in relazione all'art. 2, comma 26 e seguenti, della l. n. 335/1995, sostenendo che, poiché il computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata era stato chiesto solo con la domanda amministrativa, la decorrenza del trattamento non poteva essere anteriore alla presentazione della domanda stessa. L'istituto ha quindi chiesto la cassazione della sentenza d'appello e il rigetto della domanda originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha distinto il momento di maturazione del diritto a pensione dal momento di decorrenza del trattamento, affermando che, quando il pensionamento dipende dall'esercizio della facoltà di computo della contribuzione pregressa ai sensi dell'art. 3 d.m. n. 282/1996, la decorrenza non può che partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, poiché solo con tale domanda la contribuzione pregressa entra a far parte della base utile per la liquidazione. Richiamando un precedente conforme, la Corte ha inoltre qualificato il computo come forma di cumulo di contribuzione nell'ambito dell'AGO, con conseguente applicazione della regola dell'art. 22, comma 5, l. n. 153/1969. La sentenza impugnata è stata dunque cassata senza rinvio, e decidendo nel merito la Corte ha rigettato la domanda originaria dell'assicurato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente, secondo quanto emerge dal testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    La facoltà di computo dei contributi pregressi nella Gestione separata richiede apposita domanda; solo da tale domanda decorre l'efficacia del computo ai fini della liquidazione della pensione.

  • art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995

    Costituisce il quadro normativo della Gestione separata, nell'ambito della quale si colloca il trattamento pensionistico richiesto.

  • art. 6, comma 1, l. n. 155/1981

    La regola generale di decorrenza dal mese successivo alla maturazione del diritto non si applica quando il diritto è subordinato all'esercizio della facoltà di computo ex d.m. n. 282/1996.

  • art. 22, comma 5, l. n. 153/1969

    È indicata come regola generale in tema di cumulo di contribuzione tra diverse gestioni dell'AGO, applicabile anche al computo della contribuzione pregressa.

  • art. 16 l. n. 233/1990

    Richiamato in via sistematica per ricondurre il computo della contribuzione pregressa a una ipotesi di cumulo tra gestioni.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina il computo di contribuzione pregressa all'apposita domanda dell'interessato, il trattamento pensionistico non può decorrere prima della presentazione di tale domanda, anche se i requisiti anagrafici e contributivi siano già maturati in precedenza.
  • Occorre distinguere tra maturazione del diritto a pensione e decorrenza del trattamento: la prima può preesistere alla domanda, ma la seconda, se dipendente da una scelta costitutiva dell'assicurato, coincide con il momento in cui tale scelta viene esercitata.
  • Il computo dei contributi versati in gestioni diverse dell'AGO, quando consente di ottenere un'unica pensione a carico della Gestione separata, va trattato secondo le regole generali del cumulo contributivo.
  • In presenza di una disciplina speciale che richiede un atto di opzione dell'assicurato, la regola generale di decorrenza dalla maturazione dei requisiti cede rispetto al momento della domanda che rende spendibile la contribuzione pregressa.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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