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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29252/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle altre parti. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un debitore aveva proposto opposizione avverso un pignoramento presso terzi notificato da Equitalia Sud S.p.A. nel 2012, deducendo la prescrizione del credito previdenziale azionato, originato da una cartella esattoriale notificata nel 2001 su istanza dell'INPS per contributi non versati. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dichiarando prescritto il credito; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile il termine prescrizionale breve del credito originario e non quello decennale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 2946 c.c., assumendo che, essendo stata notificata e non opposta la cartella di pagamento, dovesse applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stata indicata come norma processuale di riferimento per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale, qui prospettata con riguardo al regime prescrizionale applicabile.

  • art. 2946 c.c.

    La ricorrente ne ha denunciato la violazione sostenendo la necessità di applicare il termine ordinario decennale di prescrizione al credito portato dalla cartella non opposta.

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    La rinuncia al ricorso notificata alle parti ha imposto la declaratoria di estinzione del giudizio, senza decisione nel merito e senza spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente notificata alle altre parti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non si pronuncia sul merito delle censure né sulle spese, se non ricorrono i presupposti per diversa statuizione.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, ogni questione sostanziale o processuale dedotta nel ricorso resta assorbita e non viene esaminata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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