Cassazione Civile, Ordinanza n. 29247/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il diritto alla pensione supplementare ex art. 5 l. n. 1338/1962 in relazione a contribuzione versata alla Gestione separata da parte di una soggetto già titolare di pensione di vecchiaia a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. La domanda amministrativa di pensione supplementare era stata presentata il 31.10.2012. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile, per il requisito anagrafico, la disciplina previgente, richiamando la clausola di salvaguardia dell'art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011, anziché la disciplina vigente al momento della domanda. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 1338/1962, dell'art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996 e dell'art. 24 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, sostenendo che la pensione supplementare è trattamento autonomo e che il requisito anagrafico va valutato secondo la legge vigente alla data della domanda, senza applicare la clausola di salvaguardia prevista per le pensioni di vecchiaia e anzianità. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la pensione supplementare ha natura autonoma e che, ai fini del diritto, occorre applicare la disciplina vigente al momento della domanda amministrativa; pertanto non opera la clausola di salvaguardia dell'art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011, riferita ai trattamenti di vecchiaia e anzianità. Ne consegue l'applicazione dell'art. 24, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011, con requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, requisito non posseduto dalla resistente alla data della domanda. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi a tale principio.
Norme richiamate
Riconosce la pensione supplementare; la Corte la qualifica come trattamento autonomo rispetto alla pensione principale.
art. 1, comma 2, d.m. n. 282/1996
Richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina applicabile al requisito anagrafico per la pensione supplementare.
art. 24 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
La disciplina vigente al momento della domanda regola il requisito anagrafico; la clausola di salvaguardia del comma 3 non si estende alla pensione supplementare.
art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011
Clausola di salvaguardia riferita ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità, non alla pensione supplementare.
art. 24, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011
Indica il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, applicabile alla domanda di pensione supplementare.
art. 1, comma 3, l. n. 243/2004
La Corte lo richiama in via analogica per evidenziare che la clausola di salvaguardia opera solo per pensioni di vecchiaia e anzianità e non per la pensione supplementare.
Massime di principio
- La pensione supplementare costituisce un trattamento autonomo rispetto alla pensione principale e il relativo diritto va valutato in base alla disciplina vigente al momento della domanda amministrativa che ne condiziona la concessione.
- Le clausole di salvaguardia previste per i requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia o anzianità non si estendono automaticamente alla pensione supplementare, salvo espressa previsione normativa.
- Quando la disciplina sopravvenuta regola il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione supplementare, il giudice deve applicarla se la domanda è successiva alla sua entrata in vigore, senza fare applicazione di salvaguardie riferite ad altri trattamenti pensionistici.
- L'inquadramento della prestazione come autonoma rispetto alla pensione base è decisivo per individuare la disciplina applicabile e per escludere il richiamo a regole pensate per il diverso trattamento di vecchiaia o anzianità.
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