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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29243/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fondazione previdenziale per contributi asseritamente dovuti in relazione a rapporti intercorsi tra la società concessionaria e tre ditte collaboratrici che vendevano a terzi autovetture della concessionaria. La società, opponendosi al decreto, sosteneva che i rapporti fossero di commissione e non di agenzia: per due ditte erano stati prodotti contratti qualificati come commissione con mandato a vendere auto, e il registro IVA mostrava i versamenti dell’IVA alla società per l’acquisto delle autovetture. Con il ricorso per cassazione, la società deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 1742 c.c., perché la prova del contratto di agenzia avrebbe dovuto gravare sulla fondazione e non sulla società, e non sarebbe stata dimostrabile con testimoni o presunzioni; 2) violazione dell’art. 2769 c.c., in relazione agli artt. 1731, 1742 e 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di valorizzare i contratti di commissione e il registro IVA, elementi che avrebbero dimostrato il diverso inquadramento negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. Ha affermato che non vi è stata violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la Corte d’appello non ha invertito l’onere della prova ma ha accertato, sulla base di circostanze incontestate, che i rapporti avevano le caratteristiche dell’agenzia: continuità, stabilità del patto originario, vendita per conto della società concessionaria e percezione di una provvigione calcolata sul valore delle vendite. Ha inoltre ritenuto inconferente il rilievo sulla prova testimoniale o per presunzioni, perché il giudice di merito non aveva fondato la decisione su tali mezzi, ma su dati incontestati; e ha giudicato inammissibile la doglianza sulla valutazione delle prove, poiché diretta a rimettere in discussione il prudente apprezzamento del materiale istruttorio, non essendo stato dedotto un vero vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. Ha quindi confermato la debenza dei contributi Enasarco e condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; l’accertamento della natura del rapporto è stato compiuto sulla base delle risultanze processuali e non mediante un’erronea allocazione dell’onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1742 c.c.

    È richiamato per la nozione di contratto di agenzia; la Corte afferma che ricorrevano stabilità e replicabilità nel tempo del patto originario, elementi compatibili con l’agenzia.

  • artt. 1742 ss. c.c.

    Le disposizioni sull’agenzia non risultano violate, poiché il rapporto è stato correttamente qualificato in base alle concrete modalità di svolgimento.

  • art. 1731 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla diversa qualificazione del rapporto, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la critica alla valutazione delle prove è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo i casi di autentica violazione del principio di disponibilità della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sul cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice è inammissibile se mira solo a rivalutare le prove; la violazione si ha solo in casi specifici, come uso di prove non dedotte o disapplicazione di prove legali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le doglianze che contestano l’accertamento di fatto o la valutazione del materiale istruttorio sono ammissibili solo come vizio motivazionale, non come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le censure che lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo devono individuare un preciso fatto storico decisivo non considerato, cosa che nel caso non è stata fatta.

Massime di principio

  • Nella qualificazione del rapporto come agenzia, il giudice deve valorizzare le concrete modalità di esecuzione del rapporto, la continuità dell’attività svolta e la provvigione percepita, non il solo nomen iuris attribuito dalle parti.
  • L’onere della prova non è violato quando il giudice di merito fonda la decisione sulle risultanze processuali e sugli elementi incontestati, senza invertire formalmente la ripartizione probatoria.
  • Le limitazioni probatorie previste per la prova del contratto di agenzia operano nei rapporti tra le parti del contratto, ma non impediscono al terzo che agisce per il credito contributivo di far valere il rapporto come fatto giuridico rilevante.
  • La censura in cassazione che mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove o il prudente apprezzamento del giudice è inammissibile se non viene dedotto un vero omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, disposte fuori dei limiti di legge, oppure attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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