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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29250/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia e del successivo supplemento in un caso in cui un assicurato aveva chiesto di computare, ai fini della prestazione a carico della Gestione separata, periodi contributivi già versati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, nonostante la domanda di computo fosse stata presentata successivamente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282, in relazione all'art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995, sostenendo che la decorrenza dovesse farsi coincidere con il primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione/computo, poiché solo con quella domanda la contribuzione pregressa entra a far parte della Gestione separata e può essere utilizzata per la liquidazione del trattamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. n. 155/1981 e dell'art. 1 d.m. n. 282/1996, affermando che, se la pensione decorre dalla domanda, anche il supplemento di pensione doveva decorrere da data posteriore rispetto a quella riconosciuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato alla luce dell'orientamento già espresso in precedente analogo. Ha affermato che, quando l'assicurato esercita la facoltà di computo ex art. 3 d.m. 282/1996 per ottenere una pensione a carico della Gestione separata includendo contribuzione versata in altra gestione AGO, occorre distinguere tra la maturazione del diritto alla pensione e la decorrenza della prestazione: quest'ultima coincide con la domanda di computo/pensione, poiché solo da quel momento la contribuzione pregressa può essere considerata ai fini della liquidazione. La Corte ha richiamato la regola generale del cumulo di contributi ex art. 22, comma 5, l. n. 153/1969 e ha qualificato il computo come ipotesi di cumulo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per i conseguenti accertamenti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    La facoltà di computo richiede apposita domanda; solo con essa la contribuzione pregressa può essere utilizzata per la liquidazione della pensione a carico della Gestione separata, con conseguente decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

  • art. 2, commi 26 e seguenti, L. n. 335/1995

    Disciplina istitutiva della Gestione separata, rilevante come base normativa del trattamento pensionistico richiesto.

  • art. 7 L. n. 155/1981

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla decorrenza del supplemento di pensione, ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    Norma richiamata in relazione al supplemento di pensione e alla disciplina applicabile alla decorrenza.

  • art. 22, comma 5, L. n. 153/1969

    il trattamento pensionistico “ ”

    Nel cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO opera la regola generale di decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Massime di principio

  • Quando l'assicurato chiede il computo di contribuzione pregressa in una diversa gestione per ottenere una pensione a carico della Gestione separata, la decorrenza del trattamento non segue automaticamente la sola maturazione dei requisiti, ma la data della domanda necessaria a rendere utilizzabile quella contribuzione.
  • La facoltà di computo ex art. 3 d.m. 282/1996 opera come una forma di cumulo tra gestioni dell'AGO: perciò si applica la regola generale secondo cui il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
  • Occorre distinguere tra perfezionamento del diritto alla pensione e decorrenza della prestazione: il primo può maturare prima, ma la prestazione decorre solo quando l'interessato esercita la facoltà che consente il computo della contribuzione pregressa.
  • Se viene accolto il motivo relativo alla decorrenza della pensione, resta assorbita ogni censura ulteriore che presupponga una diversa data iniziale del trattamento, come quella sul supplemento di pensione.

Come è indicizzato

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