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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24240/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza presso la sede dell’ente, l’Agenzia delle entrate notificò un avviso di accertamento con il quale negò la spettanza del regime agevolato ONLUS per l’anno d’imposta 2009 e assoggettò l’associazione alla tassazione ordinaria ai fini IRES, IRAP e IVA, richiedendo il pagamento di euro 34.674,97. L’ente impugnò l’atto deducendo, in sintesi, la tardività dell’originario ricorso poi dichiarato inammissibile in primo grado, la nullità dell’avviso per mancata notifica del processo verbale di constatazione, e soprattutto l’erroneità della decisione della CTR che aveva escluso la qualità di ONLUS per difetto di prova circa la condizione di "persone svantaggiate" dei destinatari delle prestazioni. In cassazione furono proposti tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto conosciuto il verbale GdF; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme processuali, per avere il giudice regionale preteso dall’ente la dimostrazione dello stato di svantaggio dei beneficiari; 3) violazione dell’art. 4 l. 381/1991 e dell’art. 10 d.lgs. 460/1997, per avere escluso la qualifica ONLUS senza considerare correttamente la disciplina sulle attività di solidarietà sociale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, formulata come vizio motivazionale, non rientrava più nel previgente art. 360, n. 5 c.p.c. se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; ha osservato, inoltre, che la CTR aveva comunque considerato la doglianza sulla mancata consegna del PVC e che dagli atti emergeva la conoscenza dell’ispezione e del verbale da parte della contribuente. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che l’onere di provare i presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali ONLUS grava sul beneficiario dell’agevolazione e che la nozione di "persone svantaggiate" va interpretata restrittivamente. Ha ritenuto infondato e in parte eccentrico il terzo motivo, evidenziando che l’associazione non aveva allegato alcuna prova concreta delle condizioni di svantaggio dei destinatari delle prestazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione, per i ricorsi proposti contro sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La sindacabilità della motivazione è confinata alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La carenza motivazionale rileva solo quando si traduce in nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sull’onere della prova, ma la Corte non ne ha tratto una violazione rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti per il beneficio fiscale grava sul soggetto che invoca l’agevolazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 4 l. 381/1991

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione dell’ente; la Corte ha ritenuto il motivo non fondato rispetto alla motivazione della CTR.

  • art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

    La disposizione che disciplina le ONLUS va interpretata restrittivamente in quanto norma agevolativa; la nozione di persone svantaggiate riguarda condizioni oggettive di disagio rilevanti e non finalità meramente preventive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • Chi invoca un regime fiscale agevolato ha l’onere di provare tutti i presupposti sostanziali del beneficio, inclusa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione; la nozione di destinatari o beneficiari svantaggiati non può essere estesa oltre le ipotesi espressamente riconducibili alla finalità della disciplina.
  • La contestazione in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie se il giudice di appello ha comunque esaminato il fatto storico rilevante.
  • Per superare il rigetto di una doglianza fondata sull’omessa prova, la parte deve indicare specificamente quali documenti o elementi probatori siano stati prodotti e in quale fase processuale siano stati sottoposti al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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