Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27616/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto alla professionista contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nel 2009, ritenendo dovuta l'iscrizione perché l'attività sarebbe stata abituale pur non avendo la stessa raggiunto la soglia reddituale utile per l'iscrizione alla Cassa forense. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha ritenuto interrotta la prescrizione quinquennale grazie a un'intimazione di pagamento ricevuta il 30.6.2015, considerando valido il differimento del termine di pagamento al 6.7.2010 disposto dal DPCM 10.6.2010. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, da un lato, violazione di legge sulla decorrenza della prescrizione e sull'idoneità interruttiva dell'intimazione di pagamento; dall'altro, plurime violazioni di legge per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto provata l'abitualità dell'attività professionale, nonostante il reddito inferiore a 5.000 euro e l'asserita insussistenza di elementi sufficienti a fondare l'obbligo contributivo. La Suprema Corte ha invece ritenuto corretta la soluzione della Corte territoriale quanto al contributo e alla prescrizione, ma ha accolto il motivo relativo alle sanzioni civili, perché per il periodo anteriore alla disciplina interpretativa del 2011, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022, gli avvocati del libero foro in tale situazione sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e ha respinto anche il secondo motivo nella parte diretta a contestare l'obbligo contributivo e l'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale, confermando quindi la debenza dei contributi alla Gestione separata e la validità dell'interruzione della prescrizione. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente al profilo delle sanzioni civili, cassando la sentenza impugnata in parte qua e decidendo nel merito con declaratoria che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili sui contributi riferiti all'anno 2009. Le spese dell'intero processo sono state compensate in considerazione della complessità e della recente definizione del quadro giurisprudenziale e costituzionale.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    la disposizione fonda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista che eserciti abitualmente attività libero-professionale non coperta da altra cassa; nel testo si richiama anche la sua lettura successiva al D.L. n. 98 del 2011, poi scrutinata dalla Corte costituzionale

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5

    consente il differimento, tramite DPCM, dei termini di adempimento relativi a imposte e contributi; il differimento rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    ha differito per i redditi prodotti nel 2009 il termine di pagamento dei contributi dal 16.6.2010 al 6.7.2010 senza maggiorazioni, con conseguente slittamento del dies a quo per la prescrizione

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 44

    viene richiamato per distinguere le attività libero-professionali occasionali, che restano rilevanti ai fini contributivi quando superata la soglia reddituale di euro 5.000

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    è richiamato anche nel confronto con la nozione di abitualità e con la disciplina interpretata dalla legge del 2011; il testo evidenzia che la Corte costituzionale ha inciso solo sul profilo sanzionatorio per il periodo anteriore

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12

    norma di interpretazione autentica, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui non esclude le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore

  • L. n. 576 del 1980, art. 22

    richiamata come parametro delle soglie di reddito o volume d'affari rilevanti per l'iscrizione alla Cassa forense

  • Sentenza Corte cost. n. 104/2022

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 nella parte in cui non prevede l'esonero dalle sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d'affari, limitatamente al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma

  • Cass. n. 27538/2023

    richiamata come espressione dell'orientamento consolidato sulla decorrenza della prescrizione in presenza del differimento dei termini disposto dai DPCM

  • Cass. n. 10273/2021

    richiamata per affermare che il differimento dei termini beneficia tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore

  • Cass. n. 22336/2022

    richiamata per ribadire che rileva il dato oggettivo dello svolgimento dell'attività economica e non la condizione soggettiva di effettiva adesione agli studi di settore

  • Cass. n. 23314/2022

    richiamata in continuità con il principio sul rilievo oggettivo dell'attività economica ai fini del differimento dei termini

  • Cass. n. 23309/2022

    richiamata in continuità con il principio sul rilievo oggettivo dell'attività economica ai fini del differimento dei termini

  • Cass. n. 24668/2022

    richiamata in continuità con il principio sul rilievo oggettivo dell'attività economica ai fini del differimento dei termini

  • Cass. sez. lav. n. 4419/2021

    affermata l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo che svolga abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività professionale non coperta da contribuzione presso la cassa di riferimento

  • Cass. sez. lav. n. 16925/2024

    richiamata per chiarire che la soglia reddituale superiore a euro 5.000 rileva ai fini dell'assoggettamento contributivo di attività libero-professionali svolte in forma occasionale

  • Cass. sez. lav. n. 29272/2022

    richiamata per affermare che il superamento della soglia di euro 5.000 comporta comunque la sottoposizione all'obbligo contributivo alla Gestione separata anche se l'attività non è abituale

  • Cass. sez. lav. n. 26330/2023

    indica gli indici fattuali dell'abitualità, desumibili dall'iscrizione all'albo, dall'apertura della partita IVA e dall'organizzazione materiale dell'attività

  • Cass. sez. lav. n. 26018/2023

    precisa che tali elementi sono mere presunzioni semplici e non hanno efficacia esclusiva o automatica

  • Cass. sez. lav. n. 11535/2024

    la percezione di un reddito annuo inferiore a 5.000 euro può essere solo un indizio, da valutare insieme agli altri elementi, per escludere l'abitualità

  • Cass. sez. lav. n. 27531/2023

    l'onere di provare l'abitualità grava sull'INPS, in quanto elemento costitutivo della pretesa contributiva

  • Cass. n. 21681/2024

    richiamata in linea con il principio sull'onere probatorio dell'ente previdenziale

  • Cass. n. 21685/2024

    richiamata per affermare che l'impugnazione del debito contributivo impedisce il giudicato sul solo profilo delle sanzioni accessorie

  • Cass. sez. lav. n. 25653/2023

    richiamata per escludere che il rapporto controverso fosse esaurito e impermeabile alla declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta

  • Cass. S.U. n. 21691/2016

    richiamata in continuità sul tema dell'incidenza della sopravvenienza costituzionale nei giudizi ancora pendenti

Massime di principio

  • Per i contributi previdenziali dei professionisti, il differimento del termine di pagamento disposto da un DPCM ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241 del 1997 incide sulla decorrenza della prescrizione, che va computata dal nuovo termine così prorogato.
  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo, l'abitualità dell'attività va accertata in concreto sulla base di elementi fattuali complessivamente valutati; iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività sono indizi rilevanti ma non automatici o esclusivi.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 non è di per sé decisiva per escludere l'abitualità dell'attività professionale; essa costituisce solo un elemento indiziario da apprezzare unitamente agli altri dati acquisiti al giudizio.
  • L'onere di provare l'abitualità dell'attività professionale, quale presupposto della pretesa contributiva alla Gestione separata, grava sull'ente previdenziale che richiede i contributi.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sulle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata opera anche nei giudizi pendenti relativi a periodi anteriori, con esonero dalle sanzioni per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d'affari.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.