Parere n. 309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento prot. N. PV/L/Q/2023/101001 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- ha ordinato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato a favore del signor -OMISSIS-, su richiesta presentata da -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 5, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione. Ha sostenuto che la propria condizione incolpevole avrebbe consentito la richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche alla luce della circolare del Ministero dell'interno n. 2570/2024. Ha inoltre censurato la genericità della motivazione del provvedimento, basata su formule omnicomprensive. Il Ministero dell'interno ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, rilevando che la revoca era stata notificata il 29 aprile 2024, con compiuta giacenza il 31 maggio 2024, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 12 maggio 2025.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di tardività, non contestata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 9 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notifica dell'atto impugnato; il ricorso è stato invece notificato ben oltre tale termine. La Sezione ha quindi assorbito l'istanza cautelare e non ha esaminato nel merito le censure. Ha comunque rilevato che le doglianze erano formulate in modo del tutto generico e non supportate da elementi probatori, risolvendosi in mere affermazioni apodittiche.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso è stato notificato oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 d.P.R. n. 1199/1971, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato; l'eccezione ministeriale è stata ritenuta fondata.
Censure di merito
Le doglianze relative alla violazione dell'art. 5, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione e al difetto di motivazione sono state ritenute comunque generiche e prive di adeguato supporto probatorio, ma il loro esame è rimasto assorbito dalla tardività.
Istanza cautelare
La richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento è stata assorbita dalla definizione del ricorso per tardività.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Sono richiamati quali disposizioni applicate dall'amministrazione per la comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
È richiamato quale termine assegnato all'interessato per presentare osservazioni prima dell'adozione della revoca.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È invocato dal ricorrente in relazione alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per tardività.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 d.P.R. n. 1199/1971 decorre dalla notificazione dell'atto impugnato e la sua inosservanza impedisce l'esame del ricorso nel merito.
- Quando il ricorso straordinario è tardivo, l'istanza cautelare proposta con esso resta assorbita dalla definizione preliminare del ricorso.
- Censure formulate in modo generico e non accompagnate da elementi probatori non sono idonee a sostenere il ricorso, anche se il loro esame può essere pretermesso qualora il ricorso sia tardivo.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e ricorso straordinario tardivo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell'interno, per l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.
Premesse e procedimento amministrativo
Una datrice di lavoro aveva presentato, nell'ambito delle quote del decreto flussi 2023, una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente. Decorso il termine previsto dalla normativa, il nulla osta era stato rilasciato automaticamente dal sistema SPI 2.0.
A seguito delle verifiche dell'Ispettorato del lavoro era però emerso un reddito insufficiente in capo alla datrice di lavoro. Lo Sportello Unico aveva quindi comunicato l'avvio del procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Non essendo pervenute osservazioni nel termine assegnato ai sensi dell'art. 10-bis della medesima legge, l'amministrazione aveva disposto la revoca del nulla osta il 15 aprile 2024.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto:
- la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 5, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione, sostenendo che la propria condizione incolpevole gli avrebbe comunque consentito di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- il rilievo della circolare del Ministero dell'interno n. 2570/2024 del 7 luglio 2024;
- l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione;
- la genericità della motivazione del provvedimento di revoca, ritenuta basata su formule omnicomprensive.
Tardività del ricorso
Il Ministero dell'interno ha eccepito che il ricorso fosse stato presentato oltre il termine previsto per il ricorso straordinario. La revoca era stata notificata il 29 aprile 2024, con compiuta giacenza il 31 maggio 2024, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 12 maggio 2025.
La Sezione ha applicato l'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario deve essere proposto entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Poiché il ricorso è stato notificato ben oltre tale termine e la tardività non è stata contestata dal ricorrente, l'eccezione ministeriale è stata ritenuta fondata.
Valutazioni sulle censure di merito
L'esame delle doglianze sostanziali è rimasto assorbito dalla tardività. La Sezione ha comunque osservato che le censure erano formulate in modo del tutto generico e non risultavano supportate da elementi probatori, risolvendosi in mere petizioni di principio.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse improcedibile per tardività. L'istanza cautelare è stata assorbita e non è stata esaminata nel merito.
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