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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14175/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente autoferrotranviario a percepire l'elemento retributivo denominato ERS. Il giudice di merito aveva ritenuto che tale emolumento, previsto dall'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito in l. n. 863 del 1984, dovesse essere riconosciuto anche a chi, al momento della disciplina collettiva, prestava attività con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, valorizzando l'equiparazione dell'anzianità di servizio maturata nel CFL. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 726/1984, dell'art. 1321 c.c., dell'art. 1362 c.c. e seguenti e dell'art. 1372 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente esteso il beneficio economico oltre i limiti individuati dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza di legittimità. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando l'orientamento più recente e consolidato secondo cui le clausole della contrattazione collettiva che, nel quadro di una riforma del sistema retributivo, distinguono tra lavoratori con contratto di formazione e lavoro e personale già stabilmente in servizio non violano l'art. 3 del d.l. n. 726/1984 né introducono un trattamento discriminatorio. L'ERS è stato qualificato come elemento retributivo derivante dalla confluenza e dal riordino di precedenti voci spettanti ai dipendenti già in forza con rapporto a tempo indeterminato, e non come voce fondata direttamente sull'anzianità di servizio. Di conseguenza, la pretesa del lavoratore è stata ritenuta infondata. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente per la complessità della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 726/1984

    La norma non impone di riconoscere l'ERS ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in tempo indeterminato, quando la contrattazione collettiva colleghi l'emolumento ai soli dipendenti già in servizio con rapporto stabile al momento della riforma.

  • l. n. 863/1984

    Norma di conversione del d.l. n. 726/1984, richiamata come base del regime considerato dalla controversia.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla nozione di contratto, in relazione all'interpretazione e all'efficacia delle clausole collettive.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    Richiamato per denunciare una falsa applicazione dei criteri di interpretazione contrattuale, ma la Corte ha risolto la lite sulla base dell'orientamento consolidato in materia di disciplina collettiva dell'ERS.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di efficacia del contratto, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a sostenere la pretesa del lavoratore.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Massime di principio

  • Quando un istituto retributivo è stato introdotto dalla contrattazione collettiva nel contesto di una riforma del sistema salariale, esso va interpretato in base alla funzione di riordino e confluenza delle precedenti voci economiche, non come automatica valorizzazione di ogni anzianità di servizio maturata in qualunque forma di rapporto.
  • La distinzione contrattuale tra personale già stabilmente in servizio e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è legittima se serve a mantenere l'assetto retributivo dei primi senza incidere sul riconoscimento dell'anzianità maturata nel diverso rapporto formativo.
  • L'anzianità di servizio maturata in un rapporto di formazione e lavoro non comporta, di per sé, il diritto a percepire emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i soli dipendenti già titolari di rapporto a tempo indeterminato, quando tali emolumenti siano stati determinati per confluenza di precedenti trattamenti economici.
  • In cassazione, qualora il quadro fattuale sia già completo e la controversia dipenda solo da un errore di diritto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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