Cassazione Civile, Ordinanza n. 05838/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno 2013. I giudici tributari di merito hanno respinto l'appello dell'Ufficio, confermando l'annullamento dell'atto, ritenendo applicabile retroattivamente la nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificata dalla legge di bilancio 2018 e interpretata autenticamente dalla legge n. 145 del 2018, con conseguente necessità di considerare solo gli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 T.U.R. in relazione all'art. 53 Cost.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 20 T.U.R., dell'art. 1, comma 87, della legge n. 205 del 2017 e dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018. In sostanza, l'Ufficio sosteneva la legittimità della riqualificazione degli atti negoziali ai fini dell'imposizione di registro come cessione d'azienda, valorizzando il complessivo assetto negoziale. La società resistente ha depositato controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, richiamando la giurisprudenza successiva alle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021: nell'imposta di registro la riqualificazione può essere compiuta solo sulla base della natura intrinseca e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza fare riferimento a elementi extra-testuali o ad atti collegati privi di nesso testuale con l'atto medesimo. Applicando tale criterio al caso concreto, ha concluso che l'Agenzia aveva illegittimamente fondato la pretesa su una riqualificazione dell'operazione come trasferimento d'azienda, sicché l'avviso di liquidazione era illegittimo e correttamente annullato nei gradi di merito. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la peculiare posizione dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
nell'ambito dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta sulla base della sua natura intrinseca e dei suoi effetti giuridici, senza considerare elementi extra-testuali o atti collegati privi di nesso testuale con l'atto registrato; la formulazione successiva alla legge n. 205 del 2017 è stata ritenuta applicabile retroattivamente come interpretazione autentica.
art. 53 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro della pretesa fiscale, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della corretta lettura dell'art. 20 T.U.R.
art. 1, comma 87, L. n. 205 del 2017
richiamato quale fonte della modifica dell'art. 20 T.U.R.
art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018
considerato come norma che fornisce interpretazione autentica della nuova formulazione dell'art. 20 T.U.R., con efficacia retroattiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può riqualificare l'atto solo sulla base del contenuto testuale e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, restando irrilevanti gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di un nesso testuale.
- La nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come interpretata autenticamente dal legislatore, opera retroattivamente nei giudizi pendenti.
- Non è consentito fondare la tassazione su una ricostruzione economico-sostanziale dell'operazione che prescinda dall'atto sottoposto a registrazione, salvo i casi espressamente regolati dalla legge.
- Quando l'Ufficio tassa come cessione d'azienda un complesso di atti negoziali, deve dimostrare che la riqualificazione trovi base nell'atto registrato secondo il criterio intrinseco, non in una sequenza negoziale esterna all'atto.
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