Cassazione Civile, Ordinanza n. 18082/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a TARI e TARES per gli anni 2009-2013, riferito a un immobile in Roma, sostenendo che la superficie tassabile fosse stata erroneamente quantificata. In cassazione ha dedotto, da un lato, la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che i giudici di merito le avessero impropriamente addossato la prova di un fatto negativo, cioè del mancato possesso o detenzione di una parte dell'immobile originariamente accorpata a quello locato; dall'altro, la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 in materia di spese di lite, perché sarebbe stata condannata alle spese nonostante la parte pubblica fosse assistita da un proprio funzionario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non ha invertito l'onere della prova: i giudici di merito hanno invece reputato provata, sulla base della documentazione catastale e del verbale di sopralluogo, l'estensione del locale come allegata dalla resistente, evidenziando anche che la contribuente non aveva consentito l'ispezione completa dell'immobile. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che nel processo tributario, se la parte pubblica vittoriosa è assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese vanno liquidate secondo tariffa o parametri forensi con riduzione del 20%, perché l'art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 riconosce il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti per l'assistenza tecnica interna. Non sono state liquidate spese di legittimità perché la resistente non si è costituita. È stato inoltre dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non vi è violazione della regola sull'onere della prova quando il giudice di merito ritiene provata la superficie tassabile sulla base della documentazione prodotta e del verbale di sopralluogo; non viene posto a carico del contribuente un onere probatorio su un fatto negativo in senso improprio.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente in tema di spese di lite; la Corte ne esclude la violazione alla luce della disciplina sulle spese nel processo tributario e del riconoscimento del diritto dell'ente pubblico vittorioso al rimborso.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti, se vittoriosa, ha diritto alla liquidazione delle spese; la liquidazione va effettuata secondo tariffa o parametri forensi con riduzione del 20% dei compensi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario sull'ammontare della superficie imponibile, il giudice non viola l'art. 2697 c.c. se ritiene provata la pretesa erariale o dell'ente impositore sulla base di documenti catastali e di un verbale di sopralluogo, specie quando il contribuente non abbia consentito un'ispezione completa dell'immobile.
- L'onere della prova non può dirsi invertito solo perché al contribuente sia richiesto di contestare l'effettiva estensione del bene tassato: la valutazione resta correttamente fondata sulla prova positiva offerta dall'ente.
- Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa assistita da propri funzionari o dipendenti ha diritto alla rifusione delle spese di lite; la liquidazione segue i parametri forensi con la riduzione del 20% prevista dalla disciplina speciale.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, ove ne ricorrano i presupposti, la dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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