Cassazione Civile, Ordinanza n. 01134/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal mancato protesto di un assegno bancario presentato all'incasso e poi rimasto insoluto. Il portatore del titolo ha agito per ottenere il risarcimento del danno, assumendo che l'omessa elevazione del protesto da parte dei soggetti coinvolti nell'incasso gli avesse impedito di attivare utilmente le azioni di regresso e di recuperare la somma portata dal titolo. In primo grado la domanda è stata rigettata per difetto di prova del danno-conseguenza, ritenendosi che il portatore avrebbe potuto comunque agire, almeno con azione causale, verso il traente e che non fosse dimostrata la solvibilità del traente né il nesso tra omissione del protesto e mancata riscossione. In appello il rigetto è stato confermato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: nullità della sentenza d'appello per errata individuazione delle parti e dei difensori; violazione delle norme processuali per omessa pronuncia sull'inadempimento delle convenute e per mancato riconoscimento del danno da perdita di chance; violazione delle norme sulla diligenza e sul risarcimento per non avere la corte territoriale affermato la responsabilità contrattuale solidale dei convenuti per la mancata verifica dei dati del titolo e per il mancato protesto; violazione delle norme sulle spese processuali per mancata compensazione, almeno parziale, delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'inesatta indicazione della parte convenuta nell'intestazione della sentenza fosse un mero errore materiale, non idoneo a integrare nullità, poiché dalla lettura complessiva del provvedimento risultava con chiarezza l'identità del soggetto. Ha inoltre escluso la procedibilità/ammissibilità di ulteriori censure sul rilievo che non era stata proposta in causa una domanda autonoma di perdita di chance, ma una domanda risarcitoria per mancata elevazione del protesto; ha poi evidenziato che non erano state aggredite tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare quella relativa alla mancata prova del danno-conseguenza e alla mancata dimostrazione che il protesto avrebbe consentito il recupero del credito. Anche la censura sulle spese è stata reputata inammissibile, perché ipotetica e comunque attinente a una valutazione rimessa al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'errata indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza non comporta nullità se dal contenuto complessivo della decisione è possibile individuare con certezza i soggetti del giudizio.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare l'annullamento.
La Corte esclude che vi sia stata omessa pronuncia tale da integrare la violazione dedotta, anche perché la censura non coglie le rationes decidendi effettive.
La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché la sentenza di merito si è comunque pronunciata sulla domanda risarcitoria e sulle sue condizioni di accoglimento.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un inadempimento contrattuale dei convenuti, ma la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato per asserita colpa nella gestione del titolo, ma non conduce all'accoglimento del ricorso.
Il risarcimento presuppone prova del danno-conseguenza e del nesso causale; la Corte valorizza il difetto di tale prova.
art. 45, comma 2, R.D. 1736/1933
È richiamato nei giudizi di merito per affermare che, anche in difetto di protesto, il portatore può agire nei confronti del traente, almeno in via causale.
Le spese seguono la soccombenza; la compensazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito nei limiti consentiti.
La richiesta di compensazione delle spese è considerata una valutazione discrezionale del giudice di merito e la censura proposta è reputata ipotetica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'erronea indicazione di una parte nell'intestazione della sentenza integra un mero errore materiale quando l'identità del soggetto processuale sia comunque desumibile senza incertezze dal complesso del provvedimento; in tal caso non si verifica nullità della decisione.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile se non attinge tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata, poiché la mancata contestazione di una sola di esse rende comunque definitiva la decisione.
- Chi domanda il risarcimento del danno per mancata elevazione del protesto deve allegare e provare non solo l'inadempimento, ma anche il danno-conseguenza e il nesso causale, dimostrando che l'omissione abbia effettivamente precluso il recupero del credito.
- La mera astratta possibilità di agire in regresso o con azione causale non basta a fondare il danno risarcibile se il danneggiato non prova di avere inutilmente esperito le iniziative a sua disposizione e che, in concreto, avrebbe potuto conseguire il pagamento.
- La deduzione di un vizio sulle spese di lite è inammissibile quando si risolva in una censura ipotetica o meramente valutativa su una questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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