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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12174/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, con la quale le venivano richiesti sanzione, interessi e accessori per complessivi euro 47.624,23, sul presupposto della decadenza dal beneficio della rateazione connessa alla mancata tempestiva corresponsione della terza rata della comunicazione di irregolarità. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente ritenendo che, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, il debitore non potesse eseguire pagamenti di debiti pregressi e che il relativo pagamento sarebbe stato atto di straordinaria amministrazione necessitante autorizzazione. L'Agenzia, in Cassazione, ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 e dell'art. 167 l.fall., sostenendo che la controversia non riguardava il recupero di debiti pregressi ma la perdita del beneficio della riduzione sanzionatoria per mancato pagamento della rata; con il secondo ha dedotto che la cartella di pagamento sarebbe stata legittimamente emettibile anche in pendenza di concordato, non essendo atto esecutivo; con il terzo ha sostenuto che, anche durante il concordato, l'omesso pagamento della rata legittima il recupero di sanzioni e interessi in misura piena.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, richiamando un precedente recente e affermando che, anche nella rateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, l'apertura della procedura di concordato determina un effetto sospensivo che impedisce al debitore di effettuare i pagamenti rateali senza violare la regola concorsuale; pertanto il mancato pagamento non comporta decadenza dalla rateazione né l'irrogazione delle sanzioni conseguenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva deciso sulla natura della cartella o sulla sua astratta ammissibilità in concordato, ma sulla legittimità della sospensione del pagamento delle rate dopo la domanda di concordato, che rendeva ingiustificata la cartella stessa. La ricorrente è stata condannata alle spese; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per la natura dell'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nei termini prospettati perché il motivo decisivo non era quello dedotto.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997

    La rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato resta soggetta all'effetto sospensivo derivante dall'apertura del concordato preventivo, con conseguente esclusione della decadenza e delle sanzioni per mancato pagamento delle rate.

  • art. 167 r.d. n. 267 del 1942

    Richiamato dalle parti e dai giudici di merito in tema di concordato preventivo; la Corte lo coordina con la disciplina concorsuale nel senso che il debitore non può eseguire pagamenti che violino il concorso.

  • art. 168 r.d. n. 267 del 1942

    "dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore"

    La regola concorsuale impedisce al debitore di pagare debiti pregressi al di fuori del concorso e fa venir meno gli effetti sanzionatori del mancato pagamento.

  • art. 188, comma 2, r.d. n. 267 del 1942

    Richiamato in collegamento con l'art. 168 l.fall. per estendere il medesimo regime all'amministrazione controllata.

  • art. 161, comma 7, r.d. n. 267 del 1942

    Nel concordato, dopo la domanda, per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del tribunale; il pagamento di debiti scaduti è ricondotto a tale categoria.

  • art. 2935 c.c.

    Il differimento dell'esercizio della facoltà di definizione agevolata e del decorso del termine decadenziale è collegato all'impossibilità giuridica di agire durante la procedura.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non applicato perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, l'apertura della procedura di concordato preventivo produce un effetto sospensivo che impedisce al debitore di eseguire i pagamenti rateali al di fuori della regola del concorso.
  • Se il debitore non può pagare per effetto della procedura concorsuale, il mancato pagamento della rata non determina decadenza dal beneficio della rateazione né può fondare l'irrogazione delle sanzioni correlate.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a discutere questioni estranee alla decisione.
  • Gli atti di pagamento di debiti scaduti, in pendenza di concordato preventivo, sono incompatibili con la disciplina concorsuale se realizzati senza la necessaria autorizzazione e fuori dal concorso dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioConcordato preventivoImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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