Cassazione Civile, Ordinanza n. 12174/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, con la quale le venivano richiesti sanzione, interessi e accessori per complessivi euro 47.624,23, sul presupposto della decadenza dal beneficio della rateazione connessa alla mancata tempestiva corresponsione della terza rata della comunicazione di irregolarità. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente ritenendo che, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, il debitore non potesse eseguire pagamenti di debiti pregressi e che il relativo pagamento sarebbe stato atto di straordinaria amministrazione necessitante autorizzazione. L'Agenzia, in Cassazione, ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 e dell'art. 167 l.fall., sostenendo che la controversia non riguardava il recupero di debiti pregressi ma la perdita del beneficio della riduzione sanzionatoria per mancato pagamento della rata; con il secondo ha dedotto che la cartella di pagamento sarebbe stata legittimamente emettibile anche in pendenza di concordato, non essendo atto esecutivo; con il terzo ha sostenuto che, anche durante il concordato, l'omesso pagamento della rata legittima il recupero di sanzioni e interessi in misura piena.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, richiamando un precedente recente e affermando che, anche nella rateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, l'apertura della procedura di concordato determina un effetto sospensivo che impedisce al debitore di effettuare i pagamenti rateali senza violare la regola concorsuale; pertanto il mancato pagamento non comporta decadenza dalla rateazione né l'irrogazione delle sanzioni conseguenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva deciso sulla natura della cartella o sulla sua astratta ammissibilità in concordato, ma sulla legittimità della sospensione del pagamento delle rate dopo la domanda di concordato, che rendeva ingiustificata la cartella stessa. La ricorrente è stata condannata alle spese; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per la natura dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
Invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nei termini prospettati perché il motivo decisivo non era quello dedotto.
art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997
La rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato resta soggetta all'effetto sospensivo derivante dall'apertura del concordato preventivo, con conseguente esclusione della decadenza e delle sanzioni per mancato pagamento delle rate.
Richiamato dalle parti e dai giudici di merito in tema di concordato preventivo; la Corte lo coordina con la disciplina concorsuale nel senso che il debitore non può eseguire pagamenti che violino il concorso.
"dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore"
La regola concorsuale impedisce al debitore di pagare debiti pregressi al di fuori del concorso e fa venir meno gli effetti sanzionatori del mancato pagamento.
art. 188, comma 2, r.d. n. 267 del 1942
Richiamato in collegamento con l'art. 168 l.fall. per estendere il medesimo regime all'amministrazione controllata.
art. 161, comma 7, r.d. n. 267 del 1942
Nel concordato, dopo la domanda, per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del tribunale; il pagamento di debiti scaduti è ricondotto a tale categoria.
Il differimento dell'esercizio della facoltà di definizione agevolata e del decorso del termine decadenziale è collegato all'impossibilità giuridica di agire durante la procedura.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non applicato perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, l'apertura della procedura di concordato preventivo produce un effetto sospensivo che impedisce al debitore di eseguire i pagamenti rateali al di fuori della regola del concorso.
- Se il debitore non può pagare per effetto della procedura concorsuale, il mancato pagamento della rata non determina decadenza dal beneficio della rateazione né può fondare l'irrogazione delle sanzioni correlate.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a discutere questioni estranee alla decisione.
- Gli atti di pagamento di debiti scaduti, in pendenza di concordato preventivo, sono incompatibili con la disciplina concorsuale se realizzati senza la necessaria autorizzazione e fuori dal concorso dei creditori.
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