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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26866/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione di plurimi reati già giudicati con diverse sentenze. La difesa ha sostenuto che tra i fatti sussistesse una generale ideazione preventiva unitaria, desumibile dall'identità dei titoli di reato, dall'intraneità del soggetto a un medesimo sodalizio camorristico e dalle similari modalità esecutive dei fatti, richiamando reati commessi in un arco temporale ampio, dal 1981 al 2004, e ricompresi negli artt. 624-625, 416-bis, 629, 56-575, 336-416-bis.1, 73 e 74 d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano manifestamente infondate. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva già affrontato la questione con un'analisi approfondita dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, giungendo a conclusioni sorrette da argomentazioni di fatto logicamente motivate. La doglianza difensiva mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito di tali elementi, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 625 c.p.

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 416-bis c.p.

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 629 c.p.

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 56 c.p.

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 575 c.p.

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 336 c.p.

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicata tra le norme dei reati oggetto delle sentenze che si chiedeva di unificare sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle circostanze di fatto già scrutinatedal giudice dell'esecuzione, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione logica e completa sui singoli fatti, sulla loro genesi e sulle modalità esecutive.
  • La richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse non può fondarsi su affermazioni meramente generiche circa l'identità dei titoli di reato, l'appartenenza del soggetto a un sodalizio criminale o la similitudine delle modalità esecutive, se il giudice di merito ha escluso in concreto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
  • Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera sollecitazione di una rivalutazione del compendio fattuale e argomentativo già esaminato dal giudice a quo, esso è inammissibile per manifesta infondatezza.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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