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Parere

Parere n. 984/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro il Ministero dell'Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, avverso il provvedimento n. 58376 del 1.07.2024;

Giustizia amministrativa202500673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego prefettizio di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e dei precedenti provvedimenti connessi

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, assunto a tempo indeterminato da un Comune mediante utilizzo della graduatoria di un concorso per agenti di polizia locale, ha impugnato il provvedimento prefettizio del 1° luglio 2024, nonché i precedenti dinieghi del 4 novembre 2022 e del 22 marzo 2023, con i quali era stata negata l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, la violazione degli artt. 24, comma 1, e 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002 e dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986, nonché eccesso di potere e carenza dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. lo esonerasse dal dichiarare la condanna riportata e impedisse alla Prefettura di valorizzarla ai fini del requisito di buona condotta. Ha inoltre contestato la motivazione sintetica dei dinieghi e l’asserita integrazione postuma delle ragioni ostative mediante il successivo procedimento avviato nel 2023. La condanna riguardava i reati di rapina in concorso, lesioni personali e porto d’armi, con pena di due anni di reclusione e multa, sospensione condizionale e beneficio della non menzione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. Quanto alla motivazione, ha affermato che il provvedimento, formalmente indirizzato al Sindaco quale richiedente della qualifica, richiamava l’esito dell’istruttoria e l’emersione di una situazione ostativa. La conoscenza degli specifici fatti penali era stata comunque assicurata al ricorrente mediante la successiva comunicazione comunale, che gli aveva consentito di esercitare pienamente le proprie difese. La concisione dell’atto non determinava quindi un pregiudizio, anche considerando la tutela dei dati giudiziari del destinatario non diretto. Nel merito, la Sezione ha ritenuto che la non menzione non estingua la condanna né impedisca all’amministrazione, nell’esercizio di poteri diretti all’attribuzione di una qualifica fondata sull’affidabilità e sulla buona condotta, di acquisire e valutare i precedenti penali tramite i canali istituzionali. Il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986 è stato interpretato come oggettivo e privo di eccezioni: il candidato non deve avere riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo. Inoltre, il bando imponeva la dichiarazione di tutte le condanne penali riportate, senza distinguere quelle menzionabili da quelle coperte dal beneficio della non menzione; la dichiarazione negativa è stata pertanto ritenuta falsa. La natura della qualifica quale autorizzazione di polizia, soggetta anche all’art. 11 T.U.L.P.S., consentiva comunque alla Prefettura di valutare la buona condotta e l’affidabilità del richiedente. La condanna per rapina, lesioni personali e porto d’armi è stata ritenuta idonea a escludere tale requisito. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato.

Osservazioni

Motivazione del diniego prefettizio

La motivazione sintetica del provvedimento è stata ritenuta sufficiente, poiché richiamava l’esito dell’istruttoria e la situazione ostativa; gli specifici elementi penali erano stati successivamente comunicati al ricorrente dal Comune, consentendogli l’esercizio delle difese.

Beneficio della non menzione e requisito previsto dalla legge n. 65/1986

La non menzione ex art. 175 c.p. non estingue la condanna e non elimina il fatto storico rilevante ai fini del requisito oggettivo previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986.

Acquisizione e valutazione dei precedenti penali da parte della pubblica amministrazione

L’amministrazione che deve attribuire una qualifica fondata sulla buona condotta può acquisire e valutare, tramite i canali istituzionali, anche precedenti penali coperti da non menzione nei certificati rilasciati ai privati.

Obblighi dichiarativi previsti dal bando

L’esonero previsto dall’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002 non consente di omettere informazioni che il bando richieda espressamente di dichiarare. Poiché il bando imponeva di indicare tutte le condanne penali riportate, la dichiarazione negativa è stata qualificata come falsa.

Buona condotta e affidabilità per la qualifica di agente di pubblica sicurezza

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è un’autorizzazione di polizia soggetta all’art. 11 T.U.L.P.S.; la condanna per rapina, lesioni personali e porto d’armi è stata ritenuta idonea a escludere il necessario requisito di buona condotta.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione costituisce un presidio di legalità sostanziale insostituibile.

    La motivazione può essere sintetica quando richiama l’esito dell’istruttoria e i presupposti ostativi, purché l’interessato possa conoscere le ragioni sostanziali dell’atto ed esercitare le proprie difese.

  • art. 5, comma 2, l. 65/1986

    non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo

    Il requisito è oggettivo e privo di eccezioni collegate al beneficio della non menzione.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La qualifica di agente di pubblica sicurezza, quale autorizzazione di polizia, presuppone la buona condotta e un concreto affidamento morale del richiedente.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio della non menzione opera nell’ambito dei certificati del casellario giudiziale rilasciati ai privati, ma non estingue la condanna né impedisce la sua valutazione da parte dell’autorità pubblica competente.

  • artt. 24 e 28, comma 8, d.P.R. 313/2002

    La disciplina della menzione nei certificati e delle dichiarazioni sostitutive non impedisce all’amministrazione di acquisire, attraverso i canali istituzionali, la conoscenza dei precedenti penali rilevanti né di esigere dal candidato le informazioni richieste espressamente dal bando.

  • d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni rese in sede concorsuale hanno valore di autocertificazione e devono corrispondere alle informazioni richieste dalla lex specialis.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. non estingue la condanna penale e non impedisce all’amministrazione competente di conoscerla e valutarla quando esercita un potere diretto all’attribuzione di una qualifica fondata sulla buona condotta e sull’affidabilità personale.
  • Il requisito previsto dall’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 65/1986, consistente nel non avere riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo, opera oggettivamente e non viene neutralizzato dal beneficio della non menzione.
  • Quando una lex specialis impone di dichiarare tutte le condanne penali riportate, il candidato non può omettere una condanna solo perché non soggetta a menzione nei certificati del casellario giudiziale rilasciati ai privati.
  • La motivazione di un provvedimento prefettizio indirizzato all’amministrazione richiedente può essere sintetica se richiama l’esito dell’istruttoria e una situazione ostativa, purché gli elementi sostanziali siano resi conoscibili all’interessato in tempo utile per l’esercizio del diritto di difesa.
  • La qualifica di agente di pubblica sicurezza, in quanto autorizzazione di polizia, richiede non solo la verifica dei requisiti formali, ma anche una valutazione concreta della buona condotta e dell’affidabilità morale del richiedente.

Diniego della qualifica di agente di pubblica sicurezza

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un partecipante a un concorso per quindici posti di agente di polizia locale, successivamente assunto a tempo indeterminato da un Comune, contro il Ministero dell’Interno – Prefettura. L’impugnazione concerne il diniego della qualifica di agente di pubblica sicurezza fondato sull’esistenza di una condanna penale per rapina in concorso, lesioni personali e porto d’armi.

Premesse e svolgimento della vicenda

Il bando richiedeva, tra gli altri requisiti, il possesso dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne a pena detentiva per delitto non colposo e la non sottoposizione a misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986. Il candidato aveva dichiarato di possedere i requisiti e aveva prodotto certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con esito nullo.

Dopo l’assunzione, la Prefettura segnalava l’esistenza di una sentenza irrevocabile del 2019, con condanna a due anni di reclusione e multa, sospensione condizionale e beneficio della non menzione. Il Comune avviava quindi il procedimento di decadenza dal pubblico impiego, sospendendolo in attesa dell’impugnazione dei dinieghi prefettizi.

La Prefettura avviava successivamente un nuovo procedimento e, con provvedimento del 1° luglio 2024, confermava il diniego della qualifica, ritenendo che i precedenti penali escludessero il requisito di affidabilità e buona condotta.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha dedotto:

  • violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione generica e insufficiente;
  • violazione degli artt. 24, comma 1, e 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002;
  • violazione dell’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986;
  • eccesso di potere e carenza dei presupposti;
  • illegittima integrazione postuma della motivazione attraverso il nuovo procedimento prefettizio.

Secondo il ricorrente, la non menzione avrebbe escluso l’obbligo di dichiarare la condanna e avrebbe impedito alla Prefettura di utilizzarla per negare la qualifica.

Motivazione del provvedimento

La Sezione ha respinto la censura relativa alla motivazione. Il provvedimento era formalmente indirizzato al Sindaco, quale amministrazione richiedente la qualifica, e richiamava l’esito dell’istruttoria e la conseguente emersione di una situazione ostativa.

La conoscenza degli elementi concreti era stata comunque assicurata al ricorrente mediante la successiva comunicazione del Comune, che gli aveva consentito di acquisire la documentazione, presentare osservazioni ed essere audito. Non risultava quindi alcuna lesione effettiva del diritto di difesa.

La Sezione ha inoltre considerato la necessità di tutelare la riservatezza dei dati giudiziari, escludendo che la Prefettura fosse tenuta a riportare analiticamente tali dati in una nota indirizzata a un soggetto diverso dal destinatario diretto del diniego.

Non menzione e precedenti penali

Il Consiglio di Stato ha distinto gli effetti della non menzione dalla permanenza della condanna come fatto giuridico. Il beneficio previsto dall’art. 175 c.p. opera nei limiti stabiliti dalla disciplina del casellario e non determina l’estinzione della pena o della condanna.

Quando l’amministrazione deve attribuire una qualifica che implica affidabilità e buona condotta, può acquisire i precedenti penali attraverso i canali istituzionali e valutarli nell’esercizio del proprio potere. La disciplina dei certificati rilasciati ai privati non limita quindi la potestà dell’autorità pubblica di verificare i requisiti morali del richiedente.

Obblighi dichiarativi del bando

Anche assumendo l’interpretazione prospettata dal ricorrente circa l’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002, la Sezione ha rilevato che il bando imponeva di dichiarare tutte le condanne penali riportate, senza eccezioni per quelle coperte da non menzione.

La dichiarazione negativa resa dal candidato è stata pertanto ritenuta non veritiera, poiché la condanna era stata effettivamente riportata e riguardava delitti non colposi con pena detentiva di due anni.

Buona condotta e natura della qualifica

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è stata qualificata come autorizzazione di polizia soggetta anche all’art. 11 T.U.L.P.S. Ne deriva che la Prefettura deve verificare non soltanto la presenza dei requisiti formali, ma anche la sussistenza di un concreto affidamento morale e della buona condotta.

La condanna per rapina, lesioni personali e porto d’armi è stata ritenuta di per sé idonea a escludere tale affidamento, considerando le funzioni autoritative e il rapporto diretto con i cittadini propri dell’agente di polizia locale munito della qualifica.

Conclusioni

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse infondato. Sono state respinte le censure sulla motivazione, sulla non menzione, sull’interpretazione del d.P.R. n. 313/2002 e sulla valutazione dei precedenti penali. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàTrasparenza e pubblicità

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