Sentenza n. 2694/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso del 20 aprile 2026 al DVR, ai relativi allegati e relazioni tecniche dei locali del Comando di Polizia Municipale e ai risultati delle analisi e del monitoraggio della legionella nella rete idrica dell’edificio negli ultimi 24 mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, funzionario di Polizia Municipale in servizio nei locali del Comando di via Ugo La Malfa n. 72 e preposto ai sensi del d.lgs. 81/2008, ha chiesto il 20 aprile 2026 il DVR completo degli allegati e delle relazioni tecniche, nonché la documentazione sulle analisi e sul monitoraggio della legionella nella rete idrica dell’edificio negli ultimi 24 mesi. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990 e degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 81/2008, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’accesso fosse necessario per tutelare salute e sicurezza sul lavoro e per adempiere agli obblighi connessi alla funzione di preposto. Il Comune ha opposto che il d.lgs. 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto di ricevere copia del DVR e che il singolo lavoratore potrebbe ottenerlo soltanto dimostrando un interesse qualificato, ad esempio in vista di un’azione per infortunio. In camera di consiglio il Comune ha inoltre eccepito la tardività della memoria conclusionale depositata dal ricorrente il 9 settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività della memoria: nei giudizi camerali i termini processuali sono dimidiati, salvo quelli indicati dall’art. 87, comma 3, c.p.a., e la memoria era tempestiva. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che i documenti richiesti sono direttamente collegati ai rischi per la sicurezza nell’edificio in cui il ricorrente lavora e sono strumentali alla tutela della sua salute; sussiste quindi un interesse personale, differenziato e qualificato all’accesso, senza che sia necessario valorizzare anche la sua qualifica di preposto. Ha escluso che le disposizioni del d.lgs. 81/2008 sul diritto del RLS di acquisire il DVR costituiscano un regime speciale ed esclusivo di accesso, poiché tale acquisizione serve allo svolgimento delle funzioni proprie del RLS e non sostituisce l’accesso documentale dei singoli lavoratori ai sensi della l. 241/1990. Ha inoltre ritenuto che la documentazione fosse diretta a verificare se il rischio di contaminazione da legionella fosse stato considerato nel DVR e se fossero state adottate adeguate misure di contenimento. Ha dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto e ordinato al Comune di consegnare gli atti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Comune è stato condannato a pagare euro 1.000,00 di spese, oltre oneri di legge e, se versato, il contributo unificato.
Norme richiamate
La memoria in discorso è tempestiva atteso che, ai sensi dell’art. 87, comma 3, del codice del processo amministrativo nei procedimenti in camera di consiglio tutti i termini processuali sono come noto dimidiati, “…tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”.
Nei procedimenti in camera di consiglio i termini processuali sono dimezzati, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi dalla disposizione; in applicazione di tale regola, la memoria del ricorrente è stata considerata tempestiva.
Le sole previsioni che consento al Rls di acquisire il Dvr non valgono dunque di per sé, sic et simpliciter, ad escludere l’applicazione degli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990, stante la loro diversa prospettiva e la differente dimensione funzionale in cui esse si collocano.
Il diritto del RLS di acquisire il DVR per svolgere le proprie funzioni non esclude l’accesso documentale disciplinato dalla l. 241/1990, che il singolo lavoratore può esercitare in presenza di un interesse giuridicamente rilevante.
In altri termini, a parere del Collegio, vista l’attività lavorativa svolta dal ricorrente proprio nell’edificio in cui è stata riscontrata la contaminazione da legionella, la documentazione richiesta appare evidentemente strumentale alla cura o difesa di suoi interessi giuridici, in coerenza con la costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4/2021), ed in ossequio a quanto espressamente previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.
L’accesso è consentito quando i documenti sono strumentali alla cura o difesa di un interesse giuridico del richiedente; la connessione tra i rischi dell’edificio e l’attività lavorativa svolta rende qualificato l’interesse del lavoratore.
art. 18, comma 1, lett. o), d.lgs. 81/2008
Si ricava da ciò che l’acquisizione del Dvr da parte del Rls non configura, evidentemente, un regime speciale di accesso in senso proprio, rapportabile cioè alle previsioni di cui agli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990: da un lato, infatti, le disposizioni che prevedono la suddetta acquisizione del Dvr valgono sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati; dall’altro, il loro significato è quello di consentire al Rls il pieno e adeguato svolgimento delle funzioni assegnategli, non già di esercitare una delega a fini conoscitivi in vece dei singoli lavoratori.
L’obbligo datoriale di consegnare il DVR al RLS, su richiesta e per l’espletamento delle sue funzioni, attribuisce una prerogativa strumentale alla funzione rappresentativa e non configura una forma esclusiva o sostitutiva dell’accesso documentale spettante al singolo lavoratore secondo la l. 241/1990.
art. 50, commi 4 e 5, d.lgs. 81/2008
Si ricava da ciò che l’acquisizione del Dvr da parte del Rls non configura, evidentemente, un regime speciale di accesso in senso proprio, rapportabile cioè alle previsioni di cui agli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990: da un lato, infatti, le disposizioni che prevedono la suddetta acquisizione del Dvr valgono sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati; dall’altro, il loro significato è quello di consentire al Rls il pieno e adeguato svolgimento delle funzioni assegnategli, non già di esercitare una delega a fini conoscitivi in vece dei singoli lavoratori.
La facoltà del RLS di ricevere il DVR, compresa la documentazione relativa ai rischi interferenziali, è funzionale all’esercizio delle sue attribuzioni e non impedisce al lavoratore di chiedere autonomamente l’accesso in base alla disciplina generale.
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il DVR deve individuare con specificità i pericoli concretamente presenti nell’ambiente di lavoro, essere aggiornato periodicamente e indicare le misure di prevenzione e protezione; l’interesse del lavoratore ad accedervi può servire a verificare che rischi e misure siano stati adeguatamente considerati.
Massime di principio
- Il singolo lavoratore può accedere al DVR e alla documentazione pertinente ai rischi dell’ambiente in cui presta servizio quando dimostri un interesse personale, concreto e qualificato, collegato alla tutela della propria salute e sicurezza; la connessione con l’attività lavorativa può fondare tale interesse anche senza che il richiedente agisca per un infortunio già verificatosi.
- Il diritto del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia del DVR ai sensi del d.lgs. 81/2008 è strumentale all’esercizio delle sue funzioni e non istituisce un regime speciale ed esclusivo che precluda al singolo lavoratore l’accesso documentale ai sensi della l. 241/1990.
- Nel giudizio di accesso l’amministrazione e il giudice non devono anticipare valutazioni sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti in un eventuale giudizio diverso, salvo che sia evidente l’assoluta mancanza di collegamento tra i documenti e l’interesse difensivo o che l’accesso sia pretestuoso o temerario.
- Nei procedimenti in camera di consiglio i termini processuali sono dimidiati, salvo le eccezioni previste dall’art. 87, comma 3, c.p.a.
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