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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29388/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Boldrin impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (28/10/2024) che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ma confermato la condanna al risarcimento dei danni (euro 7.000) in favore di Bergo Sonia. Il ricorso deduceva: (1) nullità dell'ordinanza GUP del 24/9/2020 per errata ammissione della costituzione di parte civile e violazione del divieto di frazionamento della domanda risarcitoria (art. 75 c.p.p. e art. 111 Cost.); (2) nullità per genericità del petitum e mancata applicazione delle norme della "Riforma Cartabia" (art. 78 lett. d c.p.p. e principio tempus regit actum); (3) nullità della correzione del capo d'imputazione da art. 615-quater a 615-ter c.p. (violazione art. 441 c.p.p. e pregiudizio del diritto di scelta del rito abbreviato); (4) vizio di motivazione e valutazione illogica della prova da parte della Corte d'appello (violazione art. 192 c.p.p. e art. 606 c.p.p. lett. e)); (5) irregolarità nella quantificazione del danno morale (violazione artt. 76 c.p.p., 185 c.p. e 1226 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato o inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità rispetto al contenuto della causa civile; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la costituzione di parte civile è conforme ai requisiti dell'art. 78 c.p.p. e le modifiche normative successive non erano applicabili retroattivamente (tempus regit actum); il terzo motivo (correzione dell'articolo di reato) è stato ritenuto insussistente perché la correzione ha riguardato solo l'indicazione numerica della norma senza alterare la descrizione fattuale dell'imputazione; il quarto motivo (riesame del merito probatorio) è stato dichiarato inammissibile perché il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio salvo illogicità manifeste, non dimostrate; il quinto motivo sulla liquidazione del danno è stato ritenuto privo di fondamento poiché la determinazione equitativa del danno non patrimoniale non richiede calcoli analitici se il giudice indica i fatti e il percorso logico. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.p.

    fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato

    Se nella sede civile è intervenuta una sentenza di merito (anche non definitiva) il danneggiato non può trasferire nel processo penale profili di danno già decisi in quella sede; la Corte ha valutato che non vi fosse identità della causa petendi tra giudizio civile e penale.

  • art. 78 lett. d) c.p.p.

    L'indicazione delle ragioni della domanda risarcitoria ai fini della costituzione di parte civile è soddisfatta dal richiamo al capo di imputazione quando il nesso tra reato e pretesa è immediato; non è richiesta l'esposizione analitica della causa petendi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di non frazionabilità della pretesa risarcitoria e al diritto di un giudizio equo; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non fossero state violate dalle ricostruzioni processuali qui contestate.

  • art. 441 c.p.p.

    La correzione formale dell'indicazione dell'articolo di reato (da 615-quater a 615-ter) non comporta nullità se la descrizione fattuale dell'imputazione resta immutata e la riqualificazione era prevedibile.

  • art. 615-ter c.p.

    Norma richiamata per il reato di accesso abusivo a sistema informatico; la Corte ha ritenuto coerente la ricostruzione fattuale con questa fattispecie.

  • art. 615-quater c.p.

    Norma in relazione di specialità con la 615-ter; la sostituzione nell'imputazione è stata considerata una rettifica numerica non essenziale rispetto alla descrizione dei fatti.

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Richiamato in tema di valutazione della prova; la Corte ha ribadito che la valutazione del merito spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per illogicità manifeste.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione; le censure devono dimostrare omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive.

  • art. 76 c.p.p.

    Richiamato rispetto alla quantificazione del danno; la determinazione equitativa del danno non patrimoniale è di competenza del giudice del merito.

  • art. 185 c.p.

    Riferimento normativo collegato alla liquidazione del danno, richiamato in combinato con le regole civili per la riparazione del danno non patrimoniale.

  • art. 1226 c.c.

    Norma civile in tema di risarcimento del danno, richiamata in relazione ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando Boldrin alle spese.

  • art. 423 c.p.p.

    Citato in relazione ai limiti di modifica dell'imputazione nel rito abbreviato; la Corte ha osservato che le modifiche non erano precluse nella specie.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi prospettati alla luce dei limiti di sindacato di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in tema di garanzie processuali (giusto processo); la Corte ha ritenuto che non fosse stata compromessa la prevedibilità o la possibilità di impugnare la riqualificazione.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile nel processo penale è valida se il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria risulta con immediatezza dal capo di imputazione; non è necessaria una dettagliata esposizione della causa petendi salvo che il collegamento non sia chiaro.
  • Se in sede civile è intervenuta una sentenza di merito (anche non passata in giudicato) su profili identici, il danneggiato non può duplicare in sede penale le stesse richieste già decise; occorre valutare l'identità della causa petendi, non la mera sovrapposizione tematica.
  • La rettifica formale dell'articolo di reato nell'imputazione non determina automaticamente nullità quando la descrizione fattuale rimane immutata e la riqualificazione era prevedibile per l'imputato; specialmente nel rito abbreviato, la modifica è lecita se non altera la sostanza dell'addebito.
  • In Cassazione non è consentito un libero riesame del merito probatorio: le censure devono dimostrare omissioni, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione che rendano la decisione insostenibile.
  • La liquidazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa e non richiede calcoli analitici, purché il giudice del merito indichi i fatti considerati e il percorso logico seguito; solo una valutazione macroscopicamente irrazionale è censurabile in sede di legittimità.
  • Le novità normative (es. riforme procedurali) si applicano con il principio tempus regit actum: non si possono invocare regole successive per invalidare atti compiuti quando quelle norme non erano ancora efficaci.

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