Cassazione Penale, Sentenza n. 29388/2025 del 08/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Boldrin impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia (28/10/2024) che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ma confermato la condanna al risarcimento dei danni (euro 7.000) in favore di Bergo Sonia. Il ricorso deduceva: (1) nullità dell'ordinanza GUP del 24/9/2020 per errata ammissione della costituzione di parte civile e violazione del divieto di frazionamento della domanda risarcitoria (art. 75 c.p.p. e art. 111 Cost.); (2) nullità per genericità del petitum e mancata applicazione delle norme della "Riforma Cartabia" (art. 78 lett. d c.p.p. e principio tempus regit actum); (3) nullità della correzione del capo d'imputazione da art. 615-quater a 615-ter c.p. (violazione art. 441 c.p.p. e pregiudizio del diritto di scelta del rito abbreviato); (4) vizio di motivazione e valutazione illogica della prova da parte della Corte d'appello (violazione art. 192 c.p.p. e art. 606 c.p.p. lett. e)); (5) irregolarità nella quantificazione del danno morale (violazione artt. 76 c.p.p., 185 c.p. e 1226 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato o inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità rispetto al contenuto della causa civile; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la costituzione di parte civile è conforme ai requisiti dell'art. 78 c.p.p. e le modifiche normative successive non erano applicabili retroattivamente (tempus regit actum); il terzo motivo (correzione dell'articolo di reato) è stato ritenuto insussistente perché la correzione ha riguardato solo l'indicazione numerica della norma senza alterare la descrizione fattuale dell'imputazione; il quarto motivo (riesame del merito probatorio) è stato dichiarato inammissibile perché il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio salvo illogicità manifeste, non dimostrate; il quinto motivo sulla liquidazione del danno è stato ritenuto privo di fondamento poiché la determinazione equitativa del danno non patrimoniale non richiede calcoli analitici se il giudice indica i fatti e il percorso logico. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato
Se nella sede civile è intervenuta una sentenza di merito (anche non definitiva) il danneggiato non può trasferire nel processo penale profili di danno già decisi in quella sede; la Corte ha valutato che non vi fosse identità della causa petendi tra giudizio civile e penale.
L'indicazione delle ragioni della domanda risarcitoria ai fini della costituzione di parte civile è soddisfatta dal richiamo al capo di imputazione quando il nesso tra reato e pretesa è immediato; non è richiesta l'esposizione analitica della causa petendi.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio di non frazionabilità della pretesa risarcitoria e al diritto di un giudizio equo; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non fossero state violate dalle ricostruzioni processuali qui contestate.
La correzione formale dell'indicazione dell'articolo di reato (da 615-quater a 615-ter) non comporta nullità se la descrizione fattuale dell'imputazione resta immutata e la riqualificazione era prevedibile.
Norma richiamata per il reato di accesso abusivo a sistema informatico; la Corte ha ritenuto coerente la ricostruzione fattuale con questa fattispecie.
Norma in relazione di specialità con la 615-ter; la sostituzione nell'imputazione è stata considerata una rettifica numerica non essenziale rispetto alla descrizione dei fatti.
Richiamato in tema di valutazione della prova; la Corte ha ribadito che la valutazione del merito spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per illogicità manifeste.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione; le censure devono dimostrare omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive.
Richiamato rispetto alla quantificazione del danno; la determinazione equitativa del danno non patrimoniale è di competenza del giudice del merito.
Riferimento normativo collegato alla liquidazione del danno, richiamato in combinato con le regole civili per la riparazione del danno non patrimoniale.
Norma civile in tema di risarcimento del danno, richiamata in relazione ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando Boldrin alle spese.
Citato in relazione ai limiti di modifica dell'imputazione nel rito abbreviato; la Corte ha osservato che le modifiche non erano precluse nella specie.
Norma che elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi prospettati alla luce dei limiti di sindacato di legittimità.
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di garanzie processuali (giusto processo); la Corte ha ritenuto che non fosse stata compromessa la prevedibilità o la possibilità di impugnare la riqualificazione.
Massime di principio
- La costituzione di parte civile nel processo penale è valida se il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria risulta con immediatezza dal capo di imputazione; non è necessaria una dettagliata esposizione della causa petendi salvo che il collegamento non sia chiaro.
- Se in sede civile è intervenuta una sentenza di merito (anche non passata in giudicato) su profili identici, il danneggiato non può duplicare in sede penale le stesse richieste già decise; occorre valutare l'identità della causa petendi, non la mera sovrapposizione tematica.
- La rettifica formale dell'articolo di reato nell'imputazione non determina automaticamente nullità quando la descrizione fattuale rimane immutata e la riqualificazione era prevedibile per l'imputato; specialmente nel rito abbreviato, la modifica è lecita se non altera la sostanza dell'addebito.
- In Cassazione non è consentito un libero riesame del merito probatorio: le censure devono dimostrare omissioni, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione che rendano la decisione insostenibile.
- La liquidazione del danno non patrimoniale avviene in via equitativa e non richiede calcoli analitici, purché il giudice del merito indichi i fatti considerati e il percorso logico seguito; solo una valutazione macroscopicamente irrazionale è censurabile in sede di legittimità.
- Le novità normative (es. riforme procedurali) si applicano con il principio tempus regit actum: non si possono invocare regole successive per invalidare atti compiuti quando quelle norme non erano ancora efficaci.
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