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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40511/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. in relazione a un delitto di lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza, con assorbimento del reato di guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., per il mancato assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) e per la determinazione della pena. La Corte rileva però che, nel procedimento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per specifici motivi tassativi, e che quelli dedotti non rientrano tra essi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte riguardassero profili estranei ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè non attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata emessa la sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce in modo tassativo i soli motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro per dedurre il mancato proscioglimento immediato; la Corte non entra nel merito perché la censura è fuori dai motivi consentiti

  • art. 589-bis c.p.

    titolo di reato oggetto della sentenza di patteggiamento, indicato come delitto principale

  • art. 186 C.d.S.

    reato contestato in via subordinata o comunque assorbito nel capo principale, secondo la ricostruzione riportata nell'ordinanza

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    base procedurale dell'accordo tra le parti per l'applicazione della pena

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • Non è consentito dedurre, avverso il patteggiamento, vizi di motivazione relativi al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., alla scelta di assorbimento di un reato in un altro o alla quantificazione della pena, se tali doglianze non si traducono in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, la verifica della Corte è limitata al perimetro dei motivi ammissibili: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiLesioni stradaliGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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