Cassazione Civile, Ordinanza n. 10575/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso per le somme versate in eccesso a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali per gli anni 2004-2008, sostenendo di aver erroneamente indicato l'immobile in cui dimorava abitualmente come "tenuto a disposizione" anziché come abitazione principale, con conseguente mancato utilizzo della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, t.u.i.r. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il ricorso era stato accolto solo in parte in primo grado, con esclusione delle annualità anteriori all'8 giugno 2006 per decadenza del termine di 48 mesi. In appello, però, la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia e rigettato quello incidentale del contribuente, ritenendo non superata la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche, perché la documentazione prodotta (utenze, corrispondenza condominiale e altro) non dimostrava in modo convincente che la dimora abituale fosse l'immobile di Roma indicato dal contribuente; ha inoltre valorizzato l'indicazione, da parte del coniuge, di una diversa abitazione familiare principale in Ciampino. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10, comma 3-bis, t.u.i.r., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente dato rilievo alla circostanza relativa al coniuge e avrebbe male inteso il requisito dell'abitazione principale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato che in altro giudizio ICI, fondato sulla medesima documentazione, era già stata riconosciuta la dimora abituale in Roma; 3) omesso esame circa la supposta erroneità della valutazione di inattendibilità della documentazione prodotta; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, contestando sia la compensazione in primo grado sia il criterio unitario e globale adottato dalla CTR per la regolazione finale delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR non aveva affermato che nell'abitazione principale dovessero dimorare sia il proprietario sia i familiari, ma si era limitata a considerare, come elemento indiziario, l'indicazione di una diversa abitazione familiare da parte del coniuge, dopo avere escluso che i documenti prodotti superassero la presunzione delle risultanze anagrafiche. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non riguardava un fatto storico decisivo, ma la pretesa omissione della valutazione del percorso argomentativo seguito in altro giudizio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché il ricorrente mirava a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e comunque non indicava un fatto storico decisivo non esaminato. Quanto al quarto motivo, la censura è stata ritenuta in parte inammissibile per difetto di interesse, perché diretta contro una statuizione sulla soccombenza reciproca che non aveva inciso sul dispositivo, e in parte infondata, poiché il giudice d'appello, riformando la decisione, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo e unitario della lite. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché l'Agenzia si era limitata a depositare atto di costituzione.
Norme richiamate
art. 10, comma 3-bis, t.u.i.r.
La deduzione per abitazione principale richiede che l'immobile sia effettivamente adibito a dimora abituale; la Corte ribadisce che le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e sono superabili solo con prova contraria idonea, valutata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; il ricorrente lo ha invocato per il primo e il quarto motivo, ma senza successo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mancata valutazione di elementi istruttori, deduzioni difensive o il merito dell'apprezzamento probatorio.
Le spese seguono la soccombenza, ma in caso di riforma della decisione il giudice d'appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite.
La compensazione delle spese è stata scrutinata alla luce dell'esito finale del giudizio; la Corte ha ritenuto non decisiva la questione della soccombenza reciproca trattata dalla CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Richiamato in epigrafe quale base della rappresentanza/difesa personale del ricorrente, senza incidenza sulla decisione di merito.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni o deduzioni collegate all'abitazione principale, le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione del luogo di residenza effettiva, superabile solo con prova contraria concreta e convincente, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o di prospettare una diversa ricostruzione dei fatti: è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- La deduzione che il giudice abbia trascurato il contenuto motivazionale di altra sentenza o un precedente percorso argomentativo non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto decisivo.
- La censura sulla regolazione delle spese è inammissibile se diretta contro una statuizione che non ha inciso sul dispositivo; quando il giudice d'appello riforma la sentenza, deve comunque procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo e unitario della lite.
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