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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01004/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un lungo contenzioso sulla proprietà e sulla detenzione di un fondo rustico. In un precedente giudizio di rivendica era stato accertato che il bene apparteneva alla dante causa delle odierne ricorrenti ed era stato ordinato il rilascio del fondo da parte del possessore. In questo diverso giudizio, definito in appello con sentenza poi impugnata, la Corte territoriale ha respinto il gravame principale delle eredi della proprietaria e ha accolto parzialmente l'appello incidentale del possessore, rideterminando in aumento la somma dovuta dalle eredi per i miglioramenti apportati al fondo durante il periodo di possesso, all'esito della compensazione tra reciproci rapporti di dare e avere. Le ricorrenti in cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1147 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel riconoscere la buona fede del possessore, poiché l'ordinaria diligenza avrebbe imposto accertamenti più approfonditi; 2) e 4) violazione dell'art. 2909 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato il giudicato formatosi nel precedente giudizio di rivendica, in cui era stata accolta anche la domanda di risarcimento dei danni per i frutti percepiti dal possessore fino al rilascio; 3) violazione degli artt. 1147 e 1150 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sempre sulla ritenuta buona fede del possessore; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando che il giudizio sulla buona fede ex art. 1147 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione corretta e non apparente; ha inoltre osservato che la complessità delle vicende catastali del bene e l'apparenza di titolarità ingenerata dalla rettifica catastale escludevano la colpa grave del possessore, e che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Quanto al motivo sulle spese, è stato considerato un non motivo, perché privo di una specifica censura alla statuizione della Corte d'appello. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione impugnata: ha ritenuto corretta la qualificazione del possessore come possessore di buona fede ai fini dell'indennizzo per i miglioramenti, ha escluso la violazione del giudicato invocata dalle ricorrenti e ha giudicato inammissibile il tentativo di sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre ritenuto privo di autonoma censura il motivo relativo alle spese. Il ricorso è stato rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 1147 c.c.

    La buona fede rilevante per la posizione del possessore è quella soggettiva; è esclusa dalla colpa grave, cioè dall'omesso impiego del minimo di diligenza idoneo a far percepire l'altruità del bene.

  • art. 1150 c.c.

    Il possessore può chiedere l'indennità per i miglioramenti nei limiti consentiti dalla disciplina del possesso, la cui applicazione dipende anche dalla buona o mala fede.

  • art. 2909 c.c.

    Il motivo di ricorso che invoca il giudicato deve confrontarsi con la concreta portata della precedente decisione; nel caso, la censura non ha scalfito l'accertamento di merito sulla buona fede e sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra le parti.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese fondata sul principio di soccombenza non può essere aggredita con una censura meramente assertiva o priva di specifica argomentazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ormai limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non alla contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma che ha introdotto/modificato il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La buona fede del possessore è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di criteri giuridici, non mediante una diversa lettura delle prove.
  • La colpa grave che esclude la buona fede sussiste quando l'acquirente o possessore ometta il minimo di diligenza esigibile anche dall'uomo medio, così da non percepire un'alterità del diritto che sarebbe stata normalmente riconoscibile.
  • Quando la vicenda proprietaria o catastale del bene è complessa e vi siano elementi idonei a ingenerare un'apparenza di titolarità, non può automaticamente ravvisarsi colpa grave nel possessore che abbia fatto affidamento su tale apparenza.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito o del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda l'omessa o erronea valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Una censura sulle spese di lite deve contenere una critica specifica alla motivazione o al criterio adottato dal giudice di merito; altrimenti si risolve in un non motivo.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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