Cassazione Civile, Ordinanza n. 02066/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a terreni siti nel Comune di Velletri. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento parziale del ricorso, con rideterminazione della base imponibile in considerazione di una successiva delibera comunale che aveva riportato le aree a destinazione agricola e dei vincoli che ne condizionavano l'edificabilità. La concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di rinvio avrebbe fondato la decisione su circostanze mai dedotte dalle parti, in particolare sulla concreta possibilità di edificare; 2) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente distinto tra edificabilità diretta e indiretta e che rilevava solo la classificazione urbanistica del terreno come edificabile; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, relativi all'uso della delibera comunale del 2013, ai provvedimenti amministrativi richiamati e alla permanenza della natura agricola dell'area. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, richiamando una definizione agevolata intervenuta nelle more.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la definizione agevolata intervenuta potesse determinare la cessazione della materia del contendere o l'inammissibilità per difetto di interesse, osservando che la questione era già stata affrontata nel precedente giudizio di rinvio e che comunque la sopravvenienza non era stata validamente portata a fondamento di una pronuncia di cessazione. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in materia di ICI, i vincoli specifici o le limitazioni urbanistiche non escludono l'edificabilità dei suoli ricompresi nel PRG, ma incidono sul loro valore venale e quindi sulla base imponibile; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la concreta potenzialità edificatoria e gli oneri di urbanizzazione. Il terzo motivo è stato respinto perché non vi era omessa pronuncia: l'appello era stato complessivamente rigettato, con implicito rigetto di tutte le censure. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; ha invece escluso la responsabilità aggravata richiesta dalla resistente.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per lamentare una indebita decisione su fatti non dedotti; la Corte ha escluso la violazione perché la censura non era specifica e comunque il giudice di merito aveva valutato fatti rilevanti ai fini della base imponibile.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La Corte ribadisce che, ai fini ICI, l'edificabilità del terreno e il suo valore venale non dipendono solo dalla classificazione urbanistica astratta, ma anche dalle concrete potenzialità edificatorie e dai vincoli che incidono sul valore di mercato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di legittimità relativi a violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato per affermare il difetto di specificità del motivo di ricorso, non avendo la ricorrente trascritto o allegato gli atti difensivi rilevanti.
La produzione documentale in cassazione è ammessa solo per documenti successivi alla fase di merito e idonei a dimostrare una sopravvenuta carenza di interesse; non per atti che avrebbero dovuto essere prodotti prima.
La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché la sola proposizione di tesi giuridiche infondate non basta a integrare dolo o colpa grave.
Richiamato dalla resistente per il difetto di interesse ad agire; la Corte ha escluso che la sopravvenienza dedotta integrasse cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 15, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58
Richiamato dalla resistente quale base della definizione agevolata intervenuta nelle more; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non determinasse la cessazione della materia del contendere in questa fase.
Massime di principio
- In materia di ICI, un'area ricompresa nel piano regolatore generale non perde la natura di terreno edificabile per la presenza di vincoli specifici o limitazioni attuative; tali elementi incidono però sul valore venale e quindi sulla base imponibile.
- La distinzione tra edificabilità astratta e concreta potenzialità edificatoria è rilevante ai fini della determinazione del valore di mercato del suolo, potendo il giudice tener conto dell'eventuale necessità di piani attuativi, degli oneri di urbanizzazione e delle limitazioni urbanistiche.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia respinto complessivamente l'impugnazione, anche senza esaminare analiticamente ogni singolo motivo, purché la decisione implichi il rigetto delle doglianze.
- La deduzione di una novità della questione in cassazione richiede specificità del motivo e la trascrizione o allegazione degli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile.
- La sopravvenuta definizione agevolata o transazione può incidere sull'interesse all'impugnazione solo se dedotta in modo rituale e, quando l'atto sia anteriore alla chiusura del merito, non può essere introdotto per la prima volta in cassazione come nuovo documento.
- La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede qualcosa di più della mera infondatezza delle tesi difensive: occorre la prova della consapevolezza dell'infondatezza o di una colpa grave nell'allegare l'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02030/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02032/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02033/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02034/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02035/2024 del 19/01/2024
- ordinanza_civile · 19 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02037/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →