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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11685/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Il ricorrente espone di avere contratto un finanziamento con la società resistente e di essere stato successivamente richiesto di pagare somme modeste, pari a 357,28 euro, che riteneva non dovute, in particolare per interessi convenzionali che assumeva mai pattuiti. Sostiene inoltre che, a causa della segnalazione effettuata dalla resistente presso centrali di informazione creditizia (CRIF, Experian, CTC), sarebbe stato illegittimamente iscritto come cattivo pagatore e avrebbe visto rifiutate ulteriori richieste di finanziamento da altri intermediari. Domandava quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado la domanda di danno non patrimoniale era stata accolta, mentre quella patrimoniale era stata rigettata; in appello la decisione veniva confermata, con rilievo, tra l’altro, che le prove orali non erano state ritualmente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e che la CTU richiesta sul valore di un immobile era esplorativa. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115, 132 e 360 c.p.c. per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto rinunciate le istanze istruttorie e non aver considerato anche la prova relativa alla perdita della caparra confirmatoria; 2) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. perché il danno non patrimoniale liquidato in 6.500 euro sarebbe stato meramente simbolico e inadeguato; 3) violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c. per non avere considerato la mancata comunicazione preventiva di iscrizione e la conseguente maggiore gravità della condotta, con richiamo anche all’art. 137 del codice delle assicurazioni private; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto di spese. La Corte rileva inoltre che il ricorso era stato notificato solo alla società resistente, con abbandono della domanda nei confronti delle altre parti convenute nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie per quanto di ragione il primo motivo, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quarto. Cassando la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che il giudice d’appello ha errato nel considerare rinunciate le istanze istruttorie senza verificare la complessiva condotta processuale della parte e senza motivare sul punto, specie in relazione anche alla prova sulla caparra confirmatoria; è invece incensurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla quantificazione del danno non patrimoniale, mentre la censura relativa alla mancata comunicazione preventiva e al danno patrimoniale resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla valutazione delle prove e delle istanze istruttorie.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata per difetto di motivazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che il vizio motivazionale è inibito nel caso concreto dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis, salvo che non sia dimostrato il diverso fondamento fattuale delle decisioni di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento della pretesa risarcitoria; la Corte lo richiama anche per affermare che la diversa quantificazione del danno patrimoniale attiene al merito.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato quale fondamento del risarcimento del danno non patrimoniale; la Corte reputa inammissibile o comunque infondata la doglianza che mira solo a una diversa valutazione di merito della quantificazione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere che il danno patrimoniale conseguente alla condotta segnaletica non sarebbe stato correttamente considerato.

  • art. 137 del codice delle assicurazioni private

    La Corte ne esclude la pertinenza, osservando che si tratta di norma riferita al danno alla persona e non alla fattispecie dedotta.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite; il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • artt. 189, 345 e 346 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l’istanza istruttoria non riproposta specificamente in sede di precisazione delle conclusioni deve considerarsi tacitamente rinunciata, salvo che la complessiva condotta processuale mostri in modo inequivoco la volontà di insistervi.

  • art. 347-ter, quinto comma, c.p.c.

    Indicato come norma che, nel caso di doppia conforme, limita il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le ragioni di fatto delle decisioni di merito coincidano.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio relativo alla disciplina del vizio motivazionale dopo l’intervento del d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte afferma che l’interpretazione delle norme processuali sulla rinuncia tacita alle prove non contrasta con il diritto a un ricorso effettivo.

  • art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato insieme all’art. 47 CDFUE per escludere il contrasto con la disciplina processuale interna.

  • artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona

    Richiamati per escludere che la disciplina processuale sulla riproposizione delle prove leda i diritti fondamentali di difesa e di giusto processo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per escludere la lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per escludere la lesione del giusto processo.

Massime di principio

  • L’istanza istruttoria non accolta in primo grado deve essere riproposta in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni; il generico richiamo agli atti difensivi non basta a evitare la rinuncia tacita.
  • La presunzione di rinuncia alle prove non riproposte può essere superata solo se dalla complessiva condotta processuale della parte emerga in modo inequivoco la volontà di insistere sulla richiesta, e il giudice di merito deve darne conto in motivazione.
  • La mancata specifica riproposizione delle istanze istruttorie non integra di per sé una violazione del diritto di difesa o del giusto processo, poiché la disciplina processuale mira anche a delimitare con chiarezza il thema decidendum e a consentire il contraddittorio della controparte.
  • In sede di legittimità non è sindacabile, se adeguatamente motivata e non nei limiti del vizio motivazionale consentito, la valutazione di merito sulla misura del danno non patrimoniale e sulla sua eventuale maggiore o minore entità.
  • Quando il vizio denunciato investe solo il merito della quantificazione del danno, e non una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale deducibile, la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • Se l’accoglimento di un motivo investe una questione pregiudiziale o assorbente rispetto alle altre doglianze, i motivi ulteriori restano assorbiti, ivi compresa la censura sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicato

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