Cassazione Civile, Ordinanza n. 23836/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa agricola)
La controversia
Una società concessionaria conveniva in giudizio la titolare di un’azienda agricola per ottenere il pagamento di canoni/oneri concessori relativi a due autorizzazioni risalenti agli anni 1957 e 1959, con cui era stata consentita la costruzione di due ponticelli tra una strada statale e fondi privati. La convenuta eccepiva di non essere parte dei rapporti originari, perché i disciplinari erano stati stipulati con un diverso soggetto e, inoltre, sosteneva che dall’acquisto dell’azienda agricola nel 2006 non risultasse, nei libri contabili ex art. 2560 c.c., alcun debito relativo a tali obbligazioni; in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di somme pagate nel 2004 e asseritamente non dovute. Il Tribunale accoglieva solo in parte le domande, mentre la Corte d’appello respingeva l’appello principale della società e accoglieva l’appello incidentale della convenuta, escludendo la sua legittimazione passiva e ritenendo non provato il subingresso nel rapporto. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la controparte non avesse tempestivamente contestato la legittimazione passiva e che documenti provenienti dalla stessa dimostrassero il subentro; 2) violazione degli artt. 1173, 1321, 1322, 1326 e 2967 c.c., perché la Corte d’appello non avrebbe valorizzato la volontà delle parti e i comportamenti concludenti idonei a provare il riconoscimento del subingresso, superando il disciplinare; 3) omesso esame del fatto che l’appello della società avverso la condanna restitutoria era stato effettivamente proposto. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che le censure miravano a sovrapporre una diversa lettura del merito alla motivazione della sentenza impugnata, non coglievano la ratio decidendi e, in relazione al terzo motivo, non consideravano che la statuizione sulla domanda riconvenzionale discendeva dall’esclusione della titolarità passiva dei rapporti obbligatori.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Sul piano sostanziale è quindi rimasta ferma la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dell’azienda agricola rispetto ai canoni concessori e aveva accolto la domanda restitutoria per le somme pagate e non dovute.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull’onere della prova: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che pretendevano una diversa valutazione probatoria sulla legittimazione passiva e sul subentro nel rapporto.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio denunciabile in cassazione, perché la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla fonte dell’obbligazione e alla volontà delle parti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione e prosecuzione del rapporto contrattuale; la Corte non ha accolto l’assunto, reputando la doglianza una diversa lettura del merito.
Invocato per sostenere l’autonomia negoziale e il valore dei comportamenti concludenti; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per fondare la tesi dell’accordo tra le parti sul subentro; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto, ma solo una contestazione del fatto.
Richiamato dalla convenuta per sostenere che i debiti non risultanti dai libri contabili non gravavano sull’acquirente dell’azienda; tale difesa è rimasta a fondamento della decisione di merito che ha escluso la sua responsabilità passiva.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato dalla Corte per evidenziare la carenza di specificità dei motivi, che non si confrontavano adeguatamente con le ragioni della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro formale delle censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati considerati in realtà diretti a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che ricorresse un reale omesso esame di fatti storici, trattandosi invece di dissenso sulle valutazioni del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è inammissibile se si risolve in una contrapposizione di letture del merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non coglie la reale base argomentativa della decisione, è inammissibile per difetto di specificità.
- La legittimazione passiva e il subentro in un rapporto obbligatorio non possono essere desunti automaticamente da allegazioni della parte attrice: ove la controparte contesti il proprio vincolo, l’onere di provarne la persistenza o il subingresso grava su chi agisce per il pagamento.
- La deduzione di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per fatti storici decisivi effettivamente trascurati dal giudice, non per il semplice mancato recepimento della lettura delle prove proposta dalla parte.
- Quando la decisione di merito si fonda sull’esclusione della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, la censura sulla statuizione restitutoria deve investire anche la specifica base logica e giuridica che sorregge l’importo riconosciuto, altrimenti resta inammissibile.
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