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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24599/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del trattenimento di uno straniero presso un CPR, eseguito a seguito di decreto di espulsione prefettizia. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida dinanzi alla Corte di cassazione deducendo un unico motivo: nullità del provvedimento per violazione degli artt. 14 d.lgs. 286/1998, 13 e 111 Cost., perché il decreto del giudice di pace era stato redatto su modulo prestampato quasi illeggibile, con integrazioni manoscritte poco chiare e senza una motivazione intellegibile sulle contestazioni svolte in udienza. La parte resistente si è costituita solo per l’eventuale partecipazione alla discussione orale, senza controricorso tempestivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero e della Questura perché non avvenuta nelle forme prescritte per il procedimento camerale in Cassazione. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo: il provvedimento impugnato era sostanzialmente indecifrabile nella parte motivazionale e, quindi, affetto da nullità per difetto di motivazione, in violazione del contenuto minimo necessario dell’atto giurisdizionale, specie trattandosi di misura incidente sulla libertà personale. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto di convalida, rilevando che non era più possibile proseguire il processo per intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento. Non ha regolato le spese, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un’amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    disciplina il trattenimento dello straniero e il termine perentorio per la convalida; il difetto di motivazione del decreto di convalida incide sulla legittimità della misura e, decorso il termine, impedisce la prosecuzione del processo.

  • art. 13 Cost.

    il trattenimento è misura di privazione della libertà personale soggetta a riserva assoluta di legge; il controllo giurisdizionale deve essere rigoroso e specifico.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione effettiva e intelligibile del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 15, paragrafi 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE

    la giurisprudenza unionale impone un controllo giudiziale effettivo sui presupposti di legittimità del trattenimento del cittadino di paese terzo.

  • art. 9, paragrafi 3 e 5, Direttiva 2013/33/UE

    concorre a fondare l’obbligo di controllo giudiziale sui presupposti del trattenimento.

  • art. 28, paragrafo 4, Reg. UE n. 604/2013

    concorre a fondare l’obbligo di controllo giudiziale sui presupposti del trattenimento.

  • artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamati come parametro del controllo giurisdizionale effettivo in materia di trattenimento.

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    in caso di patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    nel giudizio di cassazione, la liquidazione va richiesta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, nell’ipotesi di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    la condanna delle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un’amministrazione statale.

Massime di principio

  • Il trattenimento dello straniero è misura restrittiva della libertà personale e richiede un controllo giurisdizionale rigoroso, volto a verificare specificamente i presupposti di legge e la loro congruenza con la finalità di eseguire il rimpatrio.
  • Un provvedimento giurisdizionale è nullo quando, per il suo contenuto grafico o strutturale, risulti sostanzialmente indecifrabile e non consenta di percepire le ragioni della decisione, perché viene meno il nucleo minimo della motivazione.
  • In materia di trattenimento, il giudice deve poter rilevare d’ufficio eventuali vizi di legittimità emergenti dagli atti e dal contraddittorio, anche se non espressamente dedotti dall’interessato, in conformità al controllo effettivo richiesto dal diritto dell’Unione.
  • Quando il termine perentorio per la convalida del trattenimento è decorso, la cassazione senza rinvio del decreto impugnato è possibile se il processo non può più proseguire.
  • Nel giudizio di cassazione camerale la partecipazione dell’intimato richiede la costituzione nelle forme proprie del controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra valida costituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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