Cassazione Penale, Sentenza n. 33227/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria estera)
La controversia
La persona ricercata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva disposto la sua consegna all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato d'arresto europeo processuale, emesso nell'ambito di un procedimento per truffa ai danni di una società di autonoleggio tedesca. Secondo l'accusa, dopo avere noleggiato un'autovettura in Germania, l'interessato l'avrebbe trasferita in Italia e avrebbe presentato a Napoli una falsa denuncia di furto per giustificarne la mancata restituzione. La consegna era stata subordinata alla condizione che, dopo il processo, l'interessato fosse rinviato in Italia per scontare l'eventuale pena o misura di sicurezza detentiva. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69/2005, sostenendo che il reato fosse stato commesso integralmente, o comunque prevalentemente, in Italia. Ha valorizzato il fatto che il contratto consentiva la riconsegna del veicolo in altra sede europea, che il rientro in Italia era programmato e che la denuncia di furto era stata presentata in Italia. Ha quindi sostenuto che la Corte d'appello avesse interpretato erroneamente il carattere facoltativo del rifiuto, richiedendo indebitamente che il reato fosse commesso esclusivamente in Italia e omettendo il necessario bilanciamento dell'interesse dell'ordinamento italiano all'esercizio della giurisdizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 16 della legge n. 69/2005, lamentando che la Corte d'appello non avesse richiesto informazioni integrative all'autorità tedesca nonostante la documentazione difensiva e il contratto di noleggio. Secondo la difesa, tali chiarimenti sarebbero stati necessari per accertare quando fosse insorto il programma fraudolento, il luogo di consumazione del reato e la consistenza dell'ipotesi accusatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza di entrambi i motivi e ha posto a carico del ricorrente le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., disponendo gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005. La Corte ha rilevato che il mandato d'arresto europeo descriveva il provvedimento cautelare, le circostanze del reato, le modalità esecutive e il grado di partecipazione dell'interessato. Nel sistema successivo alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10/2021, il giudice dello Stato di esecuzione non può verificare la gravità degli indizi, la fondatezza dell'accusa o le fonti di prova, essendo tali valutazioni riservate all'autorità giudiziaria dello Stato emittente. La descrizione dei fatti rileva per verificare i presupposti della consegna, tra cui la doppia incriminazione e l'ambito di applicazione della legge, non per riesaminare il merito dell'accusa. Quanto all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), la Corte ha ritenuto che la vicenda avesse carattere transnazionale, essendo iniziata in Germania con la stipula del contratto e la consegna del veicolo e proseguita in Italia con il trasferimento dell'autovettura e la falsa denuncia di furto. Il rifiuto facoltativo non attribuisce alla persona ricercata il diritto di scegliere lo Stato procedente e presuppone, per tutelare le prerogative dello Stato di esecuzione ed evitare conflitti di giurisdizione o duplicazioni procedimentali, l'esistenza di un'effettiva volontà di quest'ultimo Stato di esercitare la propria giurisdizione, desumibile da un procedimento o da indagini in corso sugli stessi fatti. Poiché non risultavano procedimenti o indagini italiane per i medesimi fatti, la Corte d'appello aveva correttamente escluso il rifiuto. Quanto all'art. 16, la Corte ha precisato che le informazioni integrative servono a colmare lacune che impediscano di decidere sulla consegna, non a svolgere un'istruttoria sul merito dell'accusa o a verificare la preordinazione fraudolenta e la sufficienza delle prove raccolte nello Stato emittente. Poiché il fatto era sufficientemente delineato e il suo carattere transnazionale non era controverso, non sussisteva alcun obbligo di richiedere ulteriori informazioni.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005
Il rifiuto facoltativo della consegna per fatti commessi, anche in parte, nel territorio italiano presuppone elementi concreti indicativi dell'effettiva volontà dello Stato italiano di esercitare la propria giurisdizione sugli stessi fatti; non attribuisce alla persona ricercata il diritto di scegliere lo Stato procedente.
Le informazioni integrative possono essere richieste per colmare lacune ostative alla decisione sulla consegna, ma non possono essere utilizzate per verificare il merito dell'accusa, la fondatezza delle prove o la preordinazione fraudolenta della condotta.
art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005
Il mandato d'arresto europeo processuale può fondarsi su un provvedimento coercitivo emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione per consentire l'esercizio dell'azione penale.
art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69/2005
Il mandato deve descrivere le circostanze del reato, inclusi momento, luogo e grado di partecipazione del ricercato; tale descrizione è funzionale al controllo dei presupposti della consegna e non al riesame della fondatezza dell'accusa.
La disposizione è richiamata nel quadro dei reati e delle condizioni di applicazione della procedura di consegna, senza una specifica interpretazione ulteriore nel caso concreto.
La disposizione è richiamata nel quadro dei reati e delle condizioni di applicazione della procedura di consegna, senza una specifica interpretazione ulteriore nel caso concreto.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste a carico del ricorrente.
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
La pronuncia dispone gli adempimenti della cancelleria conseguenti alla decisione sulla consegna.
art. 4, par. 7, lett. a), Decisione quadro 2002/584/GAI
La disciplina europea costituisce il parametro di riferimento per il motivo facoltativo di rifiuto e per la composizione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri.
art. 50, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il principio del ne bis in idem è richiamato quale finalità di prevenzione della duplicazione dei procedimenti per il medesimo fatto.
Decisione quadro 2009/948/GAI
È richiamata quale disciplina europea per la prevenzione e la composizione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali transnazionali.
Le modifiche hanno eliminato il riferimento ai gravi indizi e a taluni requisiti del provvedimento cautelare, rafforzando la separazione tra il controllo dello Stato di esecuzione e il merito dell'accusa riservato allo Stato emittente.
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29
È richiamato quale attuazione della disciplina relativa alla prevenzione e alla composizione dei conflitti di giurisdizione penale tra Stati membri.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo processuale, il giudice dello Stato di esecuzione non può riesaminare la gravità degli indizi, la fondatezza dell'accusa, la preordinazione della condotta o le fonti di prova poste a fondamento del mandato; tali valutazioni spettano esclusivamente all'autorità giudiziaria dello Stato emittente.
- La descrizione dei fatti contenuta nel mandato d'arresto europeo deve essere utilizzata dal giudice dello Stato di esecuzione per verificare i presupposti della consegna, compresi il luogo del fatto, la doppia incriminazione e l'ambito di applicazione della disciplina, ma non può essere sostituita da una diversa ricostruzione probatoria del fatto storico.
- Il carattere transnazionale della condotta, iniziata in uno Stato e proseguita o perfezionata in un altro, esclude che il giudice dello Stato di esecuzione possa considerare il fatto integralmente commesso nel proprio territorio sulla base di una rivalutazione autonoma dell'elemento soggettivo o delle prove.
- Il motivo facoltativo di rifiuto della consegna per fatti commessi anche in parte nel territorio dello Stato di esecuzione non attribuisce alla persona ricercata un diritto di scelta dell'autorità giudiziaria procedente; esso è funzionale a prevenire conflitti effettivi di giurisdizione e duplicazioni procedimentali.
- Per invocare il motivo facoltativo di rifiuto fondato sulla territorialità non è sufficiente un astratto o potenziale interesse dello Stato di esecuzione a procedere: occorrono elementi concreti, quali un procedimento penale o indagini in corso sugli stessi fatti, indicativi dell'effettiva volontà di esercitare la giurisdizione.
- Le richieste di informazioni integrative nel procedimento di consegna servono esclusivamente a colmare lacune che impediscano di decidere sulla consegna; non possono trasformarsi in uno strumento di integrazione probatoria, di verifica della fondatezza dell'accusa o di confutazione della ricostruzione dello Stato emittente.
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