Cassazione Civile, Ordinanza n. 04543/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla sentenza dichiarativa di fallimento di una società a responsabilità limitata, pronunciata dal Tribunale su istanza di una banca creditrice. Il socio titolare dell'85% delle quote ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall., deducendo la nullità della sentenza di fallimento per vizi della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione nel procedimento prefallimentare. In particolare ha sostenuto che la società aveva una casella PEC, la cui variazione d'ufficio non gli sarebbe stata comunicata; che nel fascicolo telematico non risultava una notificazione valida presso la sede legale o personalmente al legale rappresentante subentrato; e che, comunque, la notificazione ex art. 140 c.p.c. era incompleta per difetto di prova della raccomandata. Il ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 15 l. fall. e 140 c.p.c., assumendo che la disciplina ordinaria della notifica ex artt. 145 e 140 c.p.c. dovesse trovare applicazione e che la nullità della notifica avesse impedito alla fallenda di partecipare al procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo unico di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che le censure non si confrontavano con gli accertamenti di fatto compiuti dalla corte d'appello circa l'inoperatività della PEC e l'irreperibilità della società presso la sede legale; dall'altro, che il ricorso non si misurava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'applicazione dell'art. 15, comma 3, l. fall., norma speciale che disciplina in modo semplificato la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento. La Corte ha ribadito che, una volta eseguita la notifica via PEC e, in caso di esito negativo, tentata la notifica presso la sede legale risultante dal registro delle imprese, l'eventuale ulteriore esito negativo legittima il deposito dell'atto in casa comunale, senza necessità di applicare la disciplina ordinaria degli artt. 145 e 140 c.p.c. e senza ulteriori ricerche da parte dell'ufficiale giudiziario. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con altresì l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
prevede una disciplina speciale e semplificata per la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento: prima via PEC, poi presso la sede legale risultante dal registro delle imprese, e infine deposito in casa comunale se anche questa modalità non va a buon fine.
non applicabile, secondo la Corte, alla notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento disciplinata dall'art. 15, comma 3, l. fall.
non applicabile in via ordinaria alla notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, poiché la materia è regolata da norma speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 17, comma 1, lett. a), d.l. n. 179 del 2012
ha novellato l'art. 15 l. fall., introducendo la disciplina speciale della notificazione via PEC e successive modalità sostitutive.
norma di conversione del d.l. n. 179 del 2012 richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento a una società è regolata da una disciplina speciale che prevale sulla disciplina ordinaria delle notificazioni alle persone giuridiche.
- Se la notifica via PEC non va a buon fine e la società risulta sconosciuta presso la sede legale indicata nel registro delle imprese, il deposito dell'atto presso la casa comunale perfeziona validamente la notificazione.
- Per censurare la decisione sulla regolarità della notifica è necessario confrontarsi con gli specifici accertamenti di fatto del giudice di merito; la mancata contestazione di tali accertamenti rende il motivo inammissibile.
- Non è richiesto all'ufficiale giudiziario, nel procedimento di cui all'art. 15 l. fall., svolgere ulteriori ricerche per accertare l'irreperibilità del destinatario oltre i passaggi espressamente previsti dalla norma speciale.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il soccombente è condannato alle spese e può essere posto a suo carico l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04421/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04437/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04439/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_civile · 20 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04460/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →