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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33925/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta responsabile in concorso senza specificare la condotta concorsuale e per l'attribuzione di valore probatorio, senza riscontri, alle dichiarazioni dell'acquirente Francesco Miselli. Con il secondo motivo si lamentava la mancata qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito: la Grasso è stata vista dare segnali dalla finestra e gli elementi raccolti (osservazioni della polizia, dichiarazioni di Miselli e di altra cliente, il rinvenimento in casa di circa 30,5 g di cocaina di elevata purezza insieme ad altre quantità) consentivano di ritenere un contributo materiale e psicologico all'attività di spaccio e non mera connivenza. Le dichiarazioni dell'acquirente sono state ritenute utilizzabili come sommarie informazioni testimoniali e confermate da riscontri. Sull'eccezione relativa alla lieve entità, la Corte ha confermato la valutazione di merito: quantità e alta percentuale di principio attivo (idonea al taglio e alla produzione di molte dosi), contatti con ambienti di spaccio e attività osservata hanno escluso l'applicabilità del comma 5. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; richiesto un contributo consapevole che può essere anche materiale o psicologico, diverso dalla mera connivenza passiva.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Prevede la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti, configurata qui nella forma della detenzione ai fini di spaccio in relazione alla consistenza, qualità della sostanza e modalità di detenzione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Prevede l'ipotesi di lieve entità; la sua applicazione richiede una valutazione concreta e complessiva di quantità, qualità, personalità dell'indagato, mezzi, modalità e circostanze; non è sufficiente valutare solo il dato ponderale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione alla parte che abbia determinato con colpa l'inammissibilità del ricorso dell'onere di versare una somma alla Cassa delle ammende; applicata qui per Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dell'acquirente (sommarie informazioni testimoniali) sono utilizzabili se ricondotte e confermate da riscontri oggettivi: osservazioni degli operanti, perquisizioni, ritrovamenti.
  • Per distinguere tra mera connivenza (non punibile) e concorso nel reato rileva la presenza di un contributo consapevole, anche implicito o di supporto logistico/psicologico, che agevoli l'attività illecita.
  • La valutazione della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è concreta e complessiva: il giudice deve considerare insieme quantità, qualità della sostanza, modalità di detenzione, personalità e contatti dell'imputato; un elevato principio attivo o la possibilità di ottenere molte dosi può escludere la lieve entità anche se la quantità non è enorme.
  • La Corte di legittimità non riconsidera liberamente il valore probatorio alla stregua di un nuovo apprezzamento: le doglianze che impongono una diversa valutazione delle prove sono spesso inammissibili se si limitano a chiedere una diversa interpretazione del compendio probatorio di merito.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa della parte, oltre alle spese processuali è possibile la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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