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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03266/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (familiare collaboratore)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione della quota spettante a un familiare che aveva collaborato per anni nell'impresa agricola di famiglia ai sensi dell'art. 230-bis c.c. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto al collaboratore il diritto a una somma pari al 35% della partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda per il periodo di collaborazione (maggio 1989-ottobre 2005). In appello, sia il titolare dell'impresa sia il collaboratore avevano impugnato la decisione; la Corte d'appello, dopo nuova consulenza tecnica, aveva rideterminato in aumento l'importo dovuto al collaboratore, confermando però la percentuale del 35% e valorizzando l'incremento patrimoniale dell'azienda sulla base del valore di mercato dei beni, includendo anche beni acquistati prima dell'inizio della collaborazione. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 230-bis c.c. per avere incluso nel calcolo beni acquistati prima dell'inizio della collaborazione e per avere considerato l'aumento di valore degli immobili senza verificarne la derivazione da utili reinvestiti; 2) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente sulla stima del patrimonio immobiliare, poiché la Corte d'appello avrebbe avallato un criterio estimativo basato su informazioni assunte presso operatori agricoli della zona; 3) nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., per avere disposto una nuova consulenza tecnica in assenza di specifiche censure sui criteri usati dal consulente di primo grado; 4) nullità per motivazione parziale o apparente in ordine alla percentuale del contributo del collaboratore, con omessa valutazione della qualità della prestazione lavorativa; 5) omesso esame di un fatto decisivo, perché il figlio avrebbe in primo grado attribuito al padre una partecipazione all'impresa familiare del 55% e non del 51%, come indicato nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale sull'art. 230-bis c.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui la quota del familiare collaboratore si determina in base alla quantità e qualità del lavoro prestato e comprende, al momento della cessazione, gli utili non distribuiti, i beni acquistati con essi e gli incrementi dell'azienda, anche immateriali, valutati in relazione al valore complessivo dell'impresa e alla sua redditività; pertanto possono rilevare anche aumenti di valore dei beni aziendali non direttamente dipendenti da utili reinvestiti, se si traducono in un accrescimento del valore dell'impresa. Ha inoltre dichiarato non utili le doglianze su motivazione apparente e sulla stima del patrimonio perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità; ha escluso l'ultrapetizione, osservando che la Corte d'appello aveva legittimamente rinnovato la consulenza tecnica nell'esercizio del suo potere discrezionale, motivando sulle ragioni di preferenza del criterio estimativo adottato; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la c.d. doppia conforme e per difetto di decisività, poiché la percentuale del 35% era stata confermata da entrambi i giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 230-bis c.c.

    La partecipazione del familiare collaboratore agli utili e agli incrementi dell'impresa familiare si determina in base alla quantità e qualità del lavoro prestato; alla cessazione vanno computati gli utili non distribuiti, i beni acquistati con essi e gli incrementi dell'azienda, anche materiali o immateriali, valutati sul valore complessivo e sulla redditività dell'impresa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Consente il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché in contrasto con i principi di legittimità sull'art. 230-bis c.c.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze di nullità processuale e di motivazione apparente, così prospettate, sono state considerate non idonee a sindacare un mero riesame del merito e, nel caso concreto, non hanno evidenziato un vizio rilevante in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice d'appello dispone una nuova consulenza tecnica e decide entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte, su questioni rilevabili nel giudizio.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    Il divieto di nuovi mezzi di prova non impedisce al giudice d'appello di disporre o rinnovare una consulenza tecnica, potere discrezionale se motivato.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, non potendo risolversi in una rivalutazione del fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato e il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo la deduzione e dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'impresa familiare, la quota del collaboratore va liquidata considerando unitariamente utili e incrementi dell'azienda e parametrandola alla quantità e qualità del lavoro prestato, non alla prova di una specifica incidenza causale del singolo apporto sul risultato economico.
  • Ai fini della liquidazione della quota del familiare collaboratore, possono rilevare anche aumenti di valore dei beni aziendali non derivanti da utili reinvestiti in senso stretto, quando siano espressione di un generale accrescimento della redditività dell'impresa considerata come entità dinamica.
  • La valutazione del patrimonio aziendale e la determinazione della percentuale di apporto del collaboratore sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e congrua, non potendo il ricorso di legittimità trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di appello rinnova la consulenza tecnica d'ufficio per accertare correttamente i fatti controversi e motiva sulle ragioni della scelta del criterio estimativo, restando tale scelta nel potere discrezionale del giudice.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi delle due sentenze di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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