Cassazione Civile, Ordinanza n. 14300/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un ex dipendente dell’AAMS all’indennità aggiuntiva di fine servizio prevista dal regolamento del Fondo di previdenza del personale del MEF. Il Tribunale aveva inizialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Fondo, revocando il decreto emesso in favore del lavoratore per euro 10.730,00. La Corte d’appello ha poi riformato la decisione, ritenendo che il periodo di servizio prestato presso l’ETI fosse computabile ai fini dell’indennità, sul presupposto che il lavoratore non fosse stato definitivamente trasferito all’ETI. Con il ricorso per cassazione il Fondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore era stato trasferito all’ETI e poi riammesso nei ruoli del MEF, con conseguente esclusione del periodo ETI dal computo utile per l’indennità; ha inoltre contestato la lettura dello stato matricolare e la mancata contestazione del trasferimento. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure in fatto sulla ricostruzione della vicenda, poiché la Corte territoriale aveva accertato che il dipendente non si era mai trasferito definitivamente all’ETI e tali accertamenti non erano riesaminabili in sede di legittimità. Ha poi affrontato il profilo di diritto, affermando che, per i dipendenti ex AAMS inseriti nel ruolo provvisorio del MEF e temporaneamente applicati presso l’ETI senza transito definitivo, il servizio presso l’ETI è computabile ai fini dell’indennità aggiuntiva. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Fondo. Ha ritenuto non scrutinabili in sede di legittimità le censure rivolte alla ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d’appello, che aveva accertato l’assenza di un trasferimento definitivo all’ETI. Sul piano giuridico ha stabilito che il servizio svolto temporaneamente presso l’ETI da un dipendente ex AAMS, rimasto nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e mai transitato stabilmente nei ruoli ETI, deve essere computato ai fini dell’indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984. Ne è conseguita la conferma del diritto del lavoratore all’indennità e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998
il personale ex AAMS è inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF ed è applicato temporaneamente presso ETI; per tale personale il rapporto resta in capo all’amministrazione di appartenenza se non vi è transito definitivo
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998
si applica ai dipendenti definitivamente trasferiti all’ETI, i quali dopo il passaggio hanno il rapporto di impiego con ETI e non con il MEF
art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984
ai fini dell’indennità aggiuntiva vanno computati i servizi utili prestati fino alla cessazione dall’appartenenza ai ruoli; nel caso del personale temporaneamente assegnato all’ETI, il servizio presso tale ente è valorizzabile
art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981
istituisce il Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze
art. 5 d.P.R. n. 211 del 1981
prevede l’approvazione del regolamento del Fondo
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001
gli oneri economici per le prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale ex AAMS nel ruolo provvisorio gravano sull’amministrazione di appartenenza, che resta titolare della gestione del rapporto e delle conseguenze economiche
richiamato dal ricorrente come norma sull’onere della prova, ma le censure sono state ritenute inammissibili nella parte in cui miravano a rivalutare il fatto
le spese seguono la soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono riesaminabili gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ove la censura si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dei documenti e delle risultanze istruttorie.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il dipendente è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento e viene applicato temporaneamente presso altra amministrazione o ente senza transito definitivo nei ruoli di quest’ultimo, il rapporto resta in capo all’amministrazione di appartenenza ai fini delle ricadute economiche e previdenziali.
- Ai fini dell’indennità aggiuntiva di fine servizio prevista dal regolamento del Fondo, il servizio prestato temporaneamente presso l’ente di destinazione deve essere computato se il lavoratore non è mai transitato definitivamente nei ruoli di tale ente.
- Il diverso regime giuridico tra trasferimento definitivo e semplice assegnazione temporanea incide in modo decisivo sul diritto al trattamento di fine servizio: il trasferimento definitivo sposta il rapporto di impiego e di servizio sull’ente di destinazione, escludendo il computo del periodo successivo nel Fondo originario.
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