Cassazione Penale, Sentenza n. 30642/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo aveva beneficiato dell'affidamento in prova, conclusosi il 27/02/2022. Dopo tale data è stato condannato per guida senza patente (20/09/2022) e, con sentenza definitiva, per tentata estorsione in concorso e detenzione/porto illegali di armi, entrambi aggravati ex art. 416‑bis, commessi il 17/10/2022. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che questi fatti, commessi a breve distanza dalla scadenza dell'affidamento e di estrema gravità, fossero indici del mancato recupero sociale e della persistenza di legami con sodalizi camorristici, giungendo a una declaratoria negativa sull'estinzione della pena con efficacia retroattiva. Russo ha impugnato in Cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato compiutamente la gravità delle condotte successive, la distanza temporale dall'affidamento e il comportamento osservato durante l'esecuzione della misura, che sarebbe stato esemplare per quasi due anni senza infrazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo la quale condotte gravi poste in essere dopo la cessazione dell'affidamento, purché anteriori al giudizio sul suo esito, possono costituire indici significativi del fallimento dell'azione rieducativa. La Corte ha precisato che il Tribunale ha effettuato la ponderazione richiesta, avendo considerato il comportamento durante l'affidamento ma ritenendolo prevaluto dalla gravità dei fatti successivi; ha quindi confermato la declaratoria negativa e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
Norma richiamata nel gravame: disciplina l'effetto delle misure alternative e gli accertamenti sull'esito dell'affidamento in prova, luogo normativo della valutazione sul recupero sociale del condannato
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha escluso la fondatezza delle censure, ritenendo corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza
art. 416‑bis cod. pen. (aggravante)
Norma che aggrava i reati commessi con l'agevolazione o in contesto di associazioni di tipo mafioso; la qualificazione come aggravata ha inciso sulla valutazione della gravità e dell'allarme sociale
Giurisprudenza (Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002; Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018; Sez. 1, n. 3727 del 09/01/2009)
«in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono, tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di recupero sociale... Il Tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, tenendo conto della condotta durante l'esecuzione della prova, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza dell'affidamento e dell'eventuale collegamento di esso con le modalità di espletamento dell'esperimento; e, qualora tale fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, deve delibarlo autonomamente...»
Orientamento consolidato: i comportamenti post‑affidamento, purché anteriori alla decisione sull'esito, possono essere considerati come indici del fallimento dell'affidamento; il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi (comportamento in prova, gravità del fatto successivo, distanza temporale, collegamenti) e, se il fatto non è ancora irrevocabilmente accertato, verificarne autonomamente l'attribuibilità e la rilevanza
Massime di principio
- Un reato commesso dopo la scadenza dell'affidamento ma prima del giudizio sul suo esito può essere considerato dal giudice come indice del mancato recupero sociale; non è automaticamente escluso dal vaglio
- La valutazione deve essere globale: vanno bilanciati il comportamento tenuto durante l'affidamento, la gravità del fatto successivo, la distanza cronologica tra i due eventi e l'eventuale collegamento con la vita tenuta durante la prova
- Se il fatto successivo non è ancora definitivamente accertato, il Tribunale deve valutarne autonomamente l'attribuibilità e gli elementi che ne colleghino la matrice al periodo dell'affidamento
- La mera assenza di infrazioni durante l'affidamento non esclude che fatti successivi gravi possano far ritenere fallito l'obiettivo rieducativo e giustificare effetti retroattivi sull'estinzione della pena
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare e dimostrare la reale distanza temporale e l'assenza di collegamenti fattuali tra la condotta successiva e la vita pregressa o i sodalizi criminosi per evitare che la condotta post‑affidamento venga vista come indice di recidiva o di persistenza di legami criminali
- Quando si contesta la decisione del Tribunale, il ricorrente deve produrre elementi che mettano in crisi la valutazione globale (es. prova di lontananza personale dalla condotta, elementi che spieghino la condotta successiva come episodica o non riconducibile a logiche criminali pregresse)
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