Cassazione Civile, Ordinanza n. 09677/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente, socio di una società di persone, aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per il recupero di maggior reddito di partecipazione, conseguente ai rilievi mossi alla società. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e annullato l'atto. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello deducendo, tra l'altro, la necessità del litisconsorzio con la società e, in secondo grado, la Corte tributaria regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività, applicando il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione modificata dalla L. 69/2009. In cassazione l'Agenzia ha censurato tale declaratoria, sostenendo che, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo annuale previgente e che, inoltre, ai fini del computo andavano considerate le sospensioni feriali e quella emergenziale da COVID-19, sicché l'appello notificato il 5 maggio 2020 era tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che la riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi introdotta dalla L. 69/2009 non si applica ai giudizi di primo grado instaurati prima del 4 luglio 2009. Nel caso concreto, essendo il primo grado iniziato nel 2009 prima dell'entrata in vigore della riforma, il termine applicabile era quello annuale, con aggiunta della sospensione feriale e della sospensione emergenziale dei termini processuali disposta per il COVID-19. Di conseguenza, l'appello dell'Ufficio del 5 maggio 2020 era tempestivo e la declaratoria di inammissibilità per tardività era errata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato quale vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla disciplina dei termini e delle forme dell'impugnazione nel processo tributario.
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla disciplina delle impugnazioni nel processo tributario.
art. 83, commi 2 e 21, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
richiamato come fonte della sospensione emergenziale dei termini processuali, applicabile anche al processo tributario.
art. 58, commi 1 e 2, L. 18 giugno 2009, n. 69
interpretato nel senso che la riduzione del termine lungo a sei mesi si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009, senza efficacia retroattiva per i procedimenti già pendenti.
art. 17 L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina transitoria, ma non risulta centrale nella ratio decidendi espressa.
la modifica che ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi non si applica ai giudizi di primo grado instaurati prima del 4 luglio 2009.
art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali e per il relativo computo del termine di impugnazione.
Massime di principio
- La riduzione del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi, introdotta dalla L. n. 69/2009, non opera retroattivamente sui giudizi di primo grado instaurati prima del 4 luglio 2009; per tali controversie continua ad applicarsi il termine annuale previgente.
- Nel computo del termine per proporre impugnazione devono essere considerate tutte le sospensioni legali dei termini processuali applicabili, ivi compresa la sospensione feriale e, quando prevista, la sospensione straordinaria emergenziale.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata sulla base della disciplina transitoria corretta, senza assumere come decisivo il momento di instaurazione dei gradi successivi rispetto alla data di entrata in vigore della riforma.
- In cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività è censurabile quando il giudice di merito abbia applicato un termine di impugnazione non conforme alla disciplina transitoria e al regime delle sospensioni dei termini.
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