Cassazione Civile, Ordinanza n. 23835/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino albanese ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Vice-Prefetto di Caserta, delegato alla firma, per ingresso nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e per la ritenuta pericolosità sociale desunta da precedenti di polizia. Il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) incompetenza e difetto di delega dell’organo che ha firmato il decreto; 2) e 3) violazione delle norme sull’espulsione e dei principi sul diritto all’unità familiare, deducendo la presenza di legami familiari in Italia, l’inespulsabilità e l’omesso esame di fatti decisivi; 4) carenza dei presupposti di pericolosità sociale; 5) insussistenza dei presupposti dell’espulsione; 6) mancata concessione del termine per la partenza volontaria; 7) eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, terzo e quarto perché il giudice di merito non aveva svolto la necessaria valutazione concreta e attuale, ai sensi dell’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, del bilanciamento tra vincoli familiari/sociali e esigenze di ordine e sicurezza pubblica, limitandosi a motivazione apparente; ha inoltre rilevato che l’espulsione era stata disposta per ingresso irregolare ex lett. a), non per pericolosità sociale ex lett. c). I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, ha respinto il primo e ha dichiarato assorbiti i restanti. Ha quindi cassato il provvedimento del Giudice di Pace di Caserta con rinvio al medesimo giudice, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della vicenda applicando correttamente il criterio di valutazione comparativa tra vita familiare/privata dello straniero ed esigenze di sicurezza pubblica, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
È legittimo il decreto di espulsione emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, senza necessità di espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, poiché il vicario può sostituirlo di diritto nelle funzioni e attribuzioni.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
Nei casi di espulsione previsti dalle lett. a) e b), l’autorità deve valutare in concreto la natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d’origine; la motivazione deve dar conto del bilanciamento con ordine e sicurezza pubblica.
art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998
La convivenza con coniuge o parente entro il secondo grado cittadino italiano integra una fattispecie di inespellibilità, salvo i casi previsti dall’art. 13, comma 1.
art. 8 CEDU
Il diritto alla vita privata e familiare impone una valutazione concreta e non gerarchica dei legami familiari, senza distinguere rigidamente tra vita privata e vita familiare.
Direttiva 2008/115/CE
Conferma l’esigenza di una valutazione caso per caso nelle espulsioni degli stranieri con legami familiari nel territorio nazionale.
Corte cost. n. 202/2013
Viene richiamata come base del riconoscimento del diritto all’unità familiare e della necessità di bilanciamento concreto.
artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011
Richiamati per individuare le categorie di soggetti pericolosi rilevanti ai fini dell’espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998.
art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale norma relativa ai presupposti dell’espulsione.
art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in tema di concessione del termine per la partenza volontaria.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamata dal ricorrente come legge modificativa dell’art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, chi deduce l’illegittimità della sottoscrizione per difetto di delega deve offrire elementi idonei a superare la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo; la firma del vice prefetto vicario è di regola legittima se questi è investito del potere sostitutivo.
- Quando l’espulsione riguarda uno straniero con legami familiari in Italia, l’autorità amministrativa e il giudice devono svolgere una valutazione concreta, attuale e motivata del bilanciamento tra vincoli familiari/sociali e esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
- L’omessa esplicitazione delle ragioni concrete che rendono recessivi i legami familiari integra un vizio di motivazione apparente, idoneo a determinare la cassazione del provvedimento.
- La pericolosità sociale rilevante ai fini dell’espulsione non può essere desunta in modo automatico dai soli precedenti di polizia o penali, ma richiede un accertamento oggettivo e complessivo sulla condotta di vita e sull’attualità della minaccia per l’ordine pubblico.
- Nei casi di espulsione per ingresso irregolare ex art. 13, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 286/1998, la valutazione dei legami familiari e della vita privata non può essere elusa con formule stereotipate o meramente assertive.
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