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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34226/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice di pace, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto del Comune da una società concessionaria del servizio e poi, nel corso della vicenda, dalla società subentrante e dalla relativa curatela fallimentare. Il giudice di primo grado aveva annullato gli avvisi; il tribunale, investito dell’appello della curatela, lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la sentenza di primo grado avesse qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che tale qualificazione non fosse stata specificamente censurata in appello e che, nel testo ratione temporis applicabile, l’art. 616 c.p.c. non consentisse l’appello. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi sostanzialmente unitari, denunciando omessa pronuncia, vizi motivazionali, violazione degli artt. 615 e 616 c.p.c., 949, comma 1, c.c. e 112 c.p.c., nonché ultrapetizione. Sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la sostanza della pretesa, qualificata dagli opponenti come contestazione della debenza delle somme e della legittimità della pretesa esecutiva, e che l’atto impugnato sarebbe stato in realtà un avviso di accertamento/ingiunzione fiscale non riconducibile a ruolo esattoriale; contesta inoltre la dichiarata motivazione apparente della sentenza d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè il giudicato formatosi sulla qualificazione della domanda operata dal giudice di pace e non specificamente censurata in appello. Ha inoltre ribadito che l’impugnazione va proposta nelle forme corrispondenti alla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda, e che il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limiti a interpretare e qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale. Quanto alla motivazione, ha escluso che si trattasse di motivazione apparente, rilevando che le argomentazioni della sentenza erano comprensibili e riferite al caso concreto. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza regolazione delle spese per mancanza di controricorrenti, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come norma sulla qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione, rilevante ai fini del tipo di impugnazione esperibile

  • art. 616 c.p.c.

    nel testo ratione temporis vigente non consentiva l'appello avverso la decisione resa sull'opposizione all'esecuzione

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dal ricorrente in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di ultrapetizione; la Corte esclude la sua violazione

  • art. 949, comma 1, c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della pretesa sostanziale, ma non decisivo ai fini della soluzione

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la tipicità dei motivi di ricorso e per il sindacato di legittimità sui vizi denunciabili

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato come filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel passaggio sul canone interpretativo della riformulazione dell'art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve essere proposta secondo la qualificazione giuridica della domanda o dell'azione data dal giudice di merito nella sentenza impugnata, salvo che tale qualificazione sia specificamente censurata con motivo idoneo a scardinarla.
  • Se la qualificazione dell'azione compiuta dal giudice di primo grado non è oggetto di specifica impugnazione, su quel punto si forma giudicato interno e il giudice dell'impugnazione deve prenderla come presupposto vincolante.
  • Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su questioni estranee e non rilevabili d'ufficio; non sussiste quando il giudice interpreta la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e ne qualifica correttamente la natura.
  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo nei casi estremi in cui la motivazione, pur graficamente esistente, sia obiettivamente inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non basta contestare la soluzione di merito adottata dal giudice.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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