Cassazione Civile, Ordinanza n. 25745/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
L'ente ricorrente deduceva di avere acquistato venti opere di un artista giapponese e di averle affidate in comodato d'uso, per il tramite di una terza persona, a un soggetto e alla società da lui rappresentata, per l'esposizione in una galleria d'arte. Allegava che le opere non erano state restituite nonostante le richieste e chiedeva l'accertamento dell'inadempimento, oltre alla condanna al pagamento del valore dei quadri o del prezzo corrisposto all'artista, con risarcimento anche dei danni non patrimoniali. Il resistente sosteneva invece di avere acquistato le opere dalla terza persona, che si era dichiarata proprietaria, e contestava sia l'esistenza del comodato sia l'operatività della disciplina invocata dall'attrice. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1218, 1804 e 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente preteso la prova del rapporto di comodato e del rapporto rappresentativo con la terza persona; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 167 e 214 c.p.c., sostenendo che i fatti costitutivi erano stati allegati e non contestati; 3) violazione dell'art. 1153 c.c., assumendo che la Corte avrebbe dovuto applicarlo alla pretesa vendita; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato l'ammissione dell'assenza di atto scritto relativo al trasferimento delle opere; 5) violazione degli artt. 1156 c.c., 100 e 112 c.p.c., per non avere pronunciato sull'accertamento incidentale della nullità dell'acquisto a non domino.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nel rapporto con un falsus procurator, la sussistenza del potere rappresentativo è elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e che, nel caso concreto, il resistente aveva contestato specificamente il documento prodotto, sicché non operava il principio di non contestazione e l'onere della prova gravava sulla parte attrice. Ha ritenuto inoltre che i motivi terzo e quarto non fossero decisivi o fossero inammissibili perché non correlati alla ratio decidendi, dato che la Corte d'appello aveva escluso ogni accertamento sulla proprietà delle opere, essendo stata proposta soltanto un'azione contrattuale di inadempimento e non una rivendica. Il quinto motivo è stato respinto perché la questione dell'acquisto a non domino era comunque rimasta impregiudicata e la Corte territoriale si era pronunciata sul punto nei limiti rilevanti. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda dell'ente attrice nei confronti del resistente e lo ha condannato alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità contrattuale, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione
richiamato dal ricorrente in tema di comodato, senza accoglimento delle censure
l'onere di provare il rapporto rappresentativo e il comodato gravava sull'attore, in presenza di specifiche contestazioni
il principio di non contestazione non operava perché il resistente aveva contestato puntualmente i fatti allegati e i documenti prodotti
richiamato in relazione alle contestazioni del convenuto, senza pregio decisivo del motivo
richiamato dal ricorrente nel quadro delle contestazioni documentali
non applicabile alla decisione perché la Corte territoriale non doveva accertare la proprietà delle opere, mancando una domanda petitoria
richiamato dal ricorrente nella prospettiva dell'acquisto a non domino, questione ritenuta non decisiva
richiamato nel motivo sul presunto accertamento incidentale, senza rilievo decisivo
la Corte d'appello si era comunque pronunciata sulla questione nei limiti rilevanti, escludendo l'omissione denunciata
menzionato nella ricostruzione dei fatti di merito, quale norma richiamata in relazione al falsus procurator
richiamato con riferimento al litisconsorzio necessario, ma ritenuto superfluo integrare il contraddittorio in caso di ricorso infondato
norma processuale sul rito camerale in cassazione, menzionata per la fissazione della trattazione
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel caso in cui un contratto sia stato concluso da un falsus procurator, la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui costituisce elemento costitutivo della pretesa del terzo verso il rappresentato; pertanto, chi agisce deve provarla quando sia contestata.
- Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia preso posizione in modo specifico sui fatti allegati e sui documenti prodotti, sicché permane l'onere della prova in capo alla parte che invoca quei fatti.
- Se la domanda proposta è esclusivamente contrattuale e personale, il giudice non può pronunciarsi sugli aspetti petitori relativi alla proprietà del bene, salvo che vi sia una domanda idonea a introdurre tale accertamento nel thema decidendum.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che presuppongano una questione non decisiva o estranea alla motivazione sono infondate o inammissibili.
- In presenza di rigetto del ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari può ritenersi superata quando l'adempimento si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale.
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