Sentenza n. 6221/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la nota dell’azienda sanitaria recante il rinvio a tempo indeterminato delle determinazioni sulla presa in carico del servizio di trasporto assistito domiciliare
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo, nella fase rescindente, un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. per omessa considerazione di uno specifico motivo del proprio appello incidentale. In particolare, la sentenza revocanda aveva esaminato alcune eccezioni di inammissibilità, ma aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione fondata sull’acquiescenza della società, che sarebbe derivata dalla sottoscrizione del contratto per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e dall’accettazione della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto. Nella fase rescissoria l’azienda sanitaria ha chiesto il rigetto del ricorso originario, sostenendo che il servizio di trasporto degli utenti fosse incluso nelle prestazioni contrattuali e già remunerato dalla tariffa regionale. Ha richiamato l’art. 6 del contratto, interpretato nel senso che tutti gli oneri relativi alle prestazioni, comprese le spese di trasporto, gravassero sulla struttura, nonché il comportamento pluriennale della struttura, che avrebbe sempre sostenuto direttamente i costi del trasporto. Ha inoltre sostenuto che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 22 comportasse una rinuncia a impugnare gli atti collegati alla determinazione delle tariffe, con conseguente inammissibilità o improcedibilità del ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nella fase rescindente, ravvisando l’errore di fatto revocatorio. La sentenza precedente aveva infatti affermato in via generale che gli appelli incidentali delle amministrazioni erano infondati e aveva esaminato le altre eccezioni di inammissibilità, ma aveva completamente omesso il motivo relativo agli effetti della sottoscrizione del contratto e della clausola di salvaguardia. Tale omissione è stata qualificata come errore di percezione e svista materiale su una parte dell’appello incidentale, idonea a giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Nella fase rescissoria, tuttavia, il ricorso è stato respinto. Il contratto non stabilisce che la tariffa prevista dall’art. 13 remuneri anche il servizio di trasporto degli utenti; la questione riguarda quindi l’oggetto delle prestazioni contrattuali e non la determinazione della tariffa. L’art. 6, comma 1, del contratto, riferendosi alle spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all’esecuzione contrattuale, non comprende le spese di trasporto degli utenti. Neppure la clausola di salvaguardia dell’art. 22 determina l’inammissibilità del ricorso, poiché essa riguarda il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti a essi collegati o presupposti, mentre la controversia non concerne la legittimità della tariffa o del tetto di spesa, ma l’individuazione del soggetto tenuto a sostenere il servizio di trasporto. La clausola, derogando al diritto di agire in giudizio, non può essere interpretata estensivamente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
La revocazione è ammissibile quando il giudice incorra in un errore di percezione o in una svista materiale, omettendo completamente l’esame di uno specifico motivo di gravame risultante dagli atti.
La precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva interpretato la disposizione come fonte dell’obbligo delle aziende sanitarie di garantire il trasporto dei soggetti disabili, esteso a tutte le tipologie di centri diurni; tale statuizione costituisce il contesto della fase rescissoria.
art. 42, comma 5, l.r. Puglia n. 19/2006
La disposizione include i centri diurni tra le strutture per disabili, rendendo irrilevante, ai fini del servizio di trasporto, la distinzione tra le diverse tipologie regolamentari di centri diurni.
art. 60 e art. 60-ter del regolamento regionale Puglia n. 4/2007
La distinzione tra le strutture disciplinate dalle due disposizioni non incide sull’obbligo di trasporto ricostruito dalla precedente sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati delle parti private.
Massime di principio
- Sussiste errore di fatto revocatorio quando il giudice, dopo avere dato atto della riproposizione di più eccezioni, esamina alcune di esse ma omette completamente una specifica censura risultante dagli atti, realizzando una svista percettiva e non una mera carenza o insufficienza di motivazione.
- In sede rescissoria, l’interpretazione del contenuto di un contratto deve essere distinta dalla determinazione della tariffa: una controversia sull’individuazione delle prestazioni comprese nel rapporto contrattuale non diventa controversia tariffaria per il solo fatto che il contratto preveda un corrispettivo.
- Una clausola contrattuale che riferisca le spese di trasporto, viaggio e missione al personale addetto all’esecuzione del contratto non può essere interpretata, in assenza di un espresso riferimento, come comprensiva delle spese di trasporto degli utenti del servizio.
- Una clausola di salvaguardia che limita la possibilità di agire in giudizio in relazione agli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe non si estende alle controversie aventi a oggetto l’individuazione delle prestazioni dovute o del soggetto tenuto a sostenerne i costi; trattandosi di deroga al diritto di azione, deve essere interpretata restrittivamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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