Cassazione Civile, Ordinanza n. 11040/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di conto corrente bancario aperto nel 1983 e chiuso nel 2008, rispetto al quale la società correntista ha dedotto l’applicazione di interessi debitori ultralegali non pattuiti per iscritto, commissione di massimo scoperto mai concordata e capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell’art. 1283 c.c., chiedendo la rideterminazione del saldo e la restituzione di quanto indebitamente percepito. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta: il tribunale, con CTU, ha escluso l’esistenza di un’apertura di credito e ha accolto l’eccezione di prescrizione; la corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo non provata l’apertura di credito, inefficaci le missive invocate come atti interruttivi e idoneo il foglio condizioni sottoscritto nel 1999 a giustificare il tasso convenzionale. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) motivazione apparente o incomprensibile ex art. 132, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dei principi sulla conclusione dell’apertura di credito, dell’art. 117 T.U.B. e dell’art. 3, comma 3, l. 154/1992, per avere negato la conclusione del contratto in forma scritta o per facta concludentia; 3) violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione del foglio informativo/condizioni; 4) violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. per asserita indeterminatezza dei tassi e delle condizioni; 5) violazione dell’art. 2943 c.c. per il mancato riconoscimento dell’efficacia interruttiva di due raccomandate.
La decisione
La Corte di cassazione, riuniti i due ricorsi iscritti con numeri diversi, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza di merito non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti ma solo una motivazione sintetica e comprensibile; ha dichiarato inammissibile il secondo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio sull’esistenza dell’apertura di credito; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto, osservando che le censure attaccavano in realtà l’interpretazione del documento operata dal giudice di merito, plausibile e non illogica; ha dichiarato inammissibile il quinto, poiché la valutazione dell’idoneità delle missive a costituire in mora il debitore e a interrompere la prescrizione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi iscritti separatamente ma riferiti alla stessa controversia.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
la nullità della sentenza è ravvisabile solo in presenza di anomalia motivazionale grave, non già per semplice sinteticità o insufficienza argomentativa.
base dei motivi di violazione di legge relativi a conclusione del contratto, interpretazione del documento, determinatezza delle clausole e prescrizione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere i requisiti formali dei contratti bancari.
richiamato dalla ricorrente in tema di forma dei contratti bancari e loro modificazioni.
richiamato per sostenere che il documento contrattuale era stato interpretato in modo contrario al tenore letterale e alla comune intenzione delle parti.
richiamati per sostenere l’indeterminatezza o indeterminabilità del tasso d’interesse e delle condizioni economiche; la Corte ha però ricondotto la doglianza a una contestazione di merito sull’interpretazione del documento.
richiamato in tema di efficacia interruttiva della prescrizione; la Corte ha ribadito che l’accertamento dell’idoneità dell’atto di costituzione in mora è valutazione di fatto del giudice di merito.
richiamato in relazione alla dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza presenti un’anomalia motivazionale radicale, equivalente a mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: quando il giudice di merito ha ritenuto non provata la conclusione di un contratto o la sussistenza di un fatto giuridicamente rilevante, la doglianza è inammissibile se mira solo a sovrapporre una diversa lettura delle prove.
- La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è configurabile solo se il ricorrente indichi specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del documento.
- L’interpretazione di un documento contrattuale compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se risulti del tutto implausibile o contraddittoria; se la ricostruzione adottata è plausibile, la parte non può chiederne la sostituzione con una diversa interpretazione.
- In tema di atti interruttivi della prescrizione, l’efficacia della costituzione in mora dipende dal contenuto concreto della comunicazione e il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se immune da vizi di diritto o logici.
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