Sentenza del 28/10/2020 n. 23677 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sull'istanza di rimborso di Euro 20.937,00 versati dalla società di leasing a titolo di imposta sostitutiva (L. n. 220/2010, art.1, c.16). La ricorrente deduceva che il giudice d'appello non poteva rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione dopo che il giudice di primo grado aveva deciso nel merito (implicitamente affermando la propria giurisdizione) e contestava inoltre violazioni procedurali e di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (relativo alla formazione del giudicato interno sulla giurisdizione), assorbendo i restanti motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione per il riesame del merito, anche per la regolazione delle spese. In sostanza la Corte ha ritenuto che l'appello non poteva rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione una volta formatosi il giudicato interno sulla giurisdizione con la decisione di primo grado; la questione dovrà ora essere riesaminata nel merito dal giudice tributario.
Norme richiamate
Legge n. 220 del 2010, articolo 1, comma 16
Norma che ha introdotto un'imposta sostitutiva sulle locazioni finanziarie; il giudice di primo grado l'aveva interpretata come requisito per negare il rimborso (allineamento fiscale dei contratti in essere). La Cassazione non ha deciso sul merito dell'applicazione della norma, ma ha richiamato che la questione sostanziale resta da esaminare in sede di merito.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la controversia relativa all'esistenza dell'obbligazione tributaria rientra nella giurisdizione tributaria; la Corte ha disposto il riesame nel merito dal giudice tributario, conformemente al principio che questioni di esistenza dell'obbligazione tributaria sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Codice di procedura civile, articolo 37
Interpretazione delle Sezioni Unite citata: il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio in qualunque stato e grado del processo fino a quando non si sia formato il giudicato esplicito o implicito; però se il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito (implicitly affermando la propria giurisdizione), la parte avversa deve devolvere la questione in appello o si forma giudicato interno che preclude rilievi successivi d'ufficio.
Codice di procedura civile, articolo 101, comma 2
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la violazione del confronto tra le parti quando il giudice d'appello ha rilevato d'ufficio la giurisdizione; il principio è che la rilevazione d'ufficio di questioni rilevanti richiede il rispetto del contraddittorio, salvo che la questione non sia già preclusa da giudicato.
Codice di procedura civile, articolo 360 (motivi di cassazione)
Norma processuale che legittima il ricorso per cassazione per le violazioni denunciate (errata applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione); la Corte ha accolto il vizio relativo al corretto trattamento della questione di giurisdizione.
D.L. 223/2006 (richiamato nella motivazione di merito)
Ricondotto dalla sentenza di primo grado nella spiegazione della presunta assenza di retroattività della norma del 2010; la Cassazione non si è pronunciata sulla fondatezza sostanziale di tale interpretazione e ha rimesso la valutazione al giudice tributario in sede di merito.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado decide nel merito, tale decisione implicitamente può affermare la propria giurisdizione: la parte che contesta la giurisdizione deve proporre appello sul punto, altrimenti si forma un giudicato interno che preclude al giudice d'appello di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione.
- Il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione soltanto fino a che non si sia formato un giudicato esplicito o implicito; dopo la formazione del giudicato interno, la rilevazione d'ufficio non è ammessa in contrasto con il principio di sicurezza e economia processuale.
- Quando la controversia riguarda l'esistenza o l'entità di un'obbligazione tributaria la competenza spetta al giudice tributario: le questioni sostanziali di imposta devono essere decise nella sede competente a dirimere i rapporti tributari.
- Se il giudice d'appello intende rilevare d'ufficio una questione decisiva deve rispettare il contraddittorio (art.101 c.p.c.); la mancata possibilità per le parti di discutere la questione può integrare vizio procedurale.
- Il ricorso per cassazione è lo strumento adeguato per far valere errori di diritto relativi alla giurisdizione e alla violazione delle regole processuali; tuttavia la Corte di legittimità si concentra spesso sul corretto inquadramento della questione procedurale (formazione del giudicato) prima di entrare nel merito sostanziale.
- In casi simili è opportuno che la parte che abbia interesse a far valere l'eccezione di difetto di giurisdizione la sollevi tempestivamente e, se il primo grado decide nel merito, la impugni espressamente anche sul punto in appello (anche in via incidentale condizionata se necessario).
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