Cassazione Penale, Ordinanza n. 08012/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, quale giudice del rinvio, che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale, sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse attenuto ai principi di diritto fissati dalla Cassazione nella precedente sentenza rescindente, ai sensi dell'art. 627, comma 3, c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta fosse di minore gravità. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate, osservando che il giudice di rinvio aveva invece correttamente escluso la lieve entità valorizzando il contesto organizzato dell'attività di spaccio, la presenza di più persone con funzioni operative, i mezzi utilizzati, i quantitativi ceduti, le dichiarazioni degli acquirenti e la continuità dell'attività illecita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, quale giudice del rinvio, si fosse uniformata ai principi fissati nella precedente decisione rescindente e avesse motivato in modo congruo l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la detenzione e cessione di stupefacenti; il comma 5 configura una fattispecie autonoma di fatto di lieve entità, riconoscibile solo in presenza di minima offensività complessiva della condotta.
richiamato quale base del trattamento del fatto contestato in continuazione.
invocato come parametro di ricorso per violazione di legge.
invocato come parametro di ricorso per violazione di legge processuale.
invocato per censurare vizi della motivazione.
il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di rinvio, il giudice è tenuto ad attenersi ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente; la violazione di tale vincolo è deducibile in cassazione solo se effettivamente il giudice del rinvio se ne discosti.
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva degli indici normativi previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- La lieve entità è configurabile solo in presenza di minima offensività penale della condotta; se uno degli indici risulta negativamente assorbente, gli altri elementi non possono ribaltare il giudizio.
- La presenza di una certa organizzazione del traffico o dello spaccio non esclude automaticamente la lieve entità, ma va valutata insieme agli ulteriori elementi del caso concreto; l'ipotesi tipica è quella del cosiddetto piccolo spaccio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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