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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03692/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di interessi moratori, ex d.lgs. 231/2002, su crediti originariamente vantati da alcune case di cura private nei confronti di una azienda sanitaria locale per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento provvisorio e pagate in ritardo. Tali crediti erano stati oggetto di cessione a una società finanziaria, poi successivamente riacquisiti dall'attuale ricorrente a seguito di risoluzione della precedente cessione. La banca sosteneva che la cessione fosse opponibile all'azienda sanitaria e che la sua efficacia fosse già stata accertata in altro giudizio, deducendo: giudicato esterno sull'avvenuta accettazione della cessione; nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; violazione dell'art. 70 R.D. 2440/1923, per avere escluso che la chiamata in causa della banca in un precedente giudizio integrasse accettazione della cessione; violazione dell'art. 1362 c.c. per l'interpretazione dei contratti di cessione; ulteriore violazione dell'art. 70 R.D. 2440/1923 per aver ritenuto necessaria l'accettazione del debitore ceduto anche per crediti già sorti o relativi a rapporti poi esauriti. L'azienda sanitaria, con ricorso incidentale condizionato, sosteneva invece che si applicasse la disciplina delle obbligazioni querable e che fosse necessaria la mora ex art. 1219 c.c., oltre a richiamare il giudicato e il principio di specialità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e nullità della sentenza, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e non apparente, e che la censura non colpiva la reale ratio decidendi, fondata non solo sulla mancata accettazione della cessione ma anche sulla previsione contrattuale che subordinava l'opponibilità alla stessa accettazione dell'azienda sanitaria. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La banca ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non è stato ritenuto decisivo nel senso prospettato dalla ricorrente, perché la sentenza richiamata non avrebbe accertato in modo espresso l'opponibilità delle specifiche cessioni controverse nel presente giudizio.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello non è stata ritenuta apparente né inesistente, poiché ha ripercorso e condiviso l'iter logico del primo giudice.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge e nullità, sono state considerate in realtà dirette a sollecitare un nuovo esame del merito e quindi inammissibili.

  • art. 70 R.D. 2440/1923

    La Corte ha ritenuto non decisiva la tesi secondo cui la chiamata in causa del cessionario o il pagamento al cessionario equivalgano di per sé ad accettazione opponibile della cessione, valorizzando la diversa pattuizione contrattuale e l'assenza di espressa adesione dell'ente debitore.

  • art. 69 R.D. 2440/1923

    Richiamato in relazione alla disciplina speciale delle cessioni nei confronti delle amministrazioni, quale contesto normativo dell'opponibilità della cessione.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato come disciplina generale della cessione del credito; la Corte ha valorizzato che le parti avevano pattuito l'opponibilità anche secondo la disciplina speciale e subordinata all'accettazione dell'ente ceduto.

  • art. 1362 c.c.

    La censura interpretativa è stata ritenuta non cogliere la ratio, poiché la Corte d'appello aveva desunto dai contratti la necessità dell'approvazione/accettazione dell'azienda sanitaria per l'opponibilità.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la necessità della costituzione in mora nei rapporti con l'azienda sanitaria, tesi non esaminata nel merito per assorbimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico della ricorrente, in caso di dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. 231/2002

    Costituisce la base della domanda di interessi moratori sulle fatture/titoli di credito relativi alle prestazioni sanitarie pagate tardivamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste formale della violazione di legge o della nullità della sentenza, tendano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata esponga un percorso argomentativo comprensibile, ancorché sintetico, e non meramente assertivo.
  • Il giudicato esterno può essere invocato solo nei limiti in cui il precedente accertamento abbia effettivamente deciso la questione rilevante nel nuovo giudizio; non è sufficiente richiamare pronunce che abbiano affrontato rapporti connessi ma non la specifica questione dell'opponibilità della cessione dedotta.
  • Quando il contratto di cessione o la disciplina speciale applicabile subordinano l'opponibilità della cessione al debitore ceduto alla sua accettazione, l'assenza di tale accettazione esclude l'efficacia della cessione nei confronti del debitore, a prescindere dalla successiva evoluzione del rapporto principale, se la ratio della decisione si fonda su tale pattuizione o disciplina speciale.
  • La censura interpretativa ex art. 1362 c.c. deve confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza di merito e con le clausole contrattuali specificamente valorizzate dal giudice; altrimenti è inammissibile perché non attacca la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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